Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si impugna una sentenza, specialmente in Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del giudizio. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, dichiarando un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di minaccia. L’ordinanza sottolinea un principio cardine: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità dove si valuta solo la corretta applicazione della legge.
Il Caso: Dalla Condanna per Minaccia al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa da un Giudice di Pace per il delitto di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove e vizio di motivazione: Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel giudicare attendibile la persona offesa, la cui testimonianza sarebbe stata smentita da un teste e solo apparentemente corroborata da un altro. Contestava, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto come reato.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non avesse un reale grado di offensività.
Le ragioni del ricorso inammissibile: tra fatto e diritto
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si accertano i fatti e si valutano le prove, e il giudizio di legittimità, di competenza della Suprema Corte.
La Valutazione delle Prove: un compito del Giudice di Merito
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno chiarito che le censure sollevate non riguardavano veri e propri errori di diritto, ma rappresentavano un tentativo di proporre una diversa lettura del compendio probatorio. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di rivalutare l’attendibilità dei testimoni e la ricostruzione dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità. Per contestare la valutazione delle prove, avrebbe dovuto denunciare uno specifico ‘travisamento della prova’, dimostrando che il giudice aveva letto o interpretato male un atto processuale, cosa che non è stata fatta.
La Qualificazione Giuridica e la Particolare Tenuità del Fatto
Anche gli altri aspetti del ricorso sono stati respinti. La Corte ha ritenuto infondata la critica sulla qualificazione giuridica del reato, poiché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato come la condotta fosse idonea a intimidire la vittima, incidendo sulla sua libertà morale. Allo stesso modo, il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto è stato giudicato generico e finalizzato a un’alternativa valutazione di merito, non consentita.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza è un vademecum sui limiti del ricorso in Cassazione. La Corte ribadisce che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nell’analisi delle fonti di prova. L’apprezzamento delle testimonianze, la loro coerenza e credibilità sono questioni di fatto la cui valutazione è riservata ai giudici di primo e secondo grado.
Il ruolo della Cassazione è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non basata su errori di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato vizi di questo tipo, ma ha semplicemente prospettato una propria, diversa, ricostruzione dei fatti. Tale approccio rende inevitabilmente il ricorso inammissibile.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su un disaccordo riguardo l’accertamento dei fatti. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve essere consapevole che non potrà semplicemente chiedere ai giudici supremi di ‘rileggere’ le prove a proprio favore.
L’esito del caso evidenzia anche le conseguenze economiche di un’impugnazione temeraria. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve da deterrente per evitare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Pertanto, prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, è cruciale una rigorosa analisi legale per verificare la sussistenza di motivi validi e ammissibili.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non si concentra su errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (perché manifestamente infondato), può condannarlo anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’attendibilità di un testimone davanti alla Corte di Cassazione?
No, non direttamente. La valutazione dell’attendibilità dei testimoni è un compito del giudice di merito. In Cassazione si può contestare solo il modo in cui il giudice ha motivato la sua valutazione, dimostrando che il suo ragionamento è stato manifestamente illogico, contraddittorio o basato su un’errata percezione di una prova specifica (c.d. travisamento della prova).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6681 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAGLIARI il 06/10/1970
avverso la sentenza del 21/06/2024 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto che lo ha condannato per il delitto di minaccia (art. 612 cod. pen).;
considerato che il primo motivo di ricorso (che assume la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla sua qualificazione giuridica), non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo anzitutto dell’attendibilità della persona offesa, che avrebbe in particolare trovato smentita nell deposizione della teste COGNOME e che, invece, sarebbe stata erroneamente ritenuta corroborata dalla deposizione della teste COGNOME) senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite di un generico compendio degli elementi in atti e di una disamina parcellizzata di essi: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), finendo col negare irritualmente in questa sede la prova del fatto; inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione circa la qualificazione giuridica d fatto, in quanto il Giudice di merito ha dato conto, in conformità alla giurisprudenza di legittimi dell’attitudine della condotta ad intimorire e, dunque, della sua capacità di incidere sulla libe morale del soggetto passivo (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 – dep. 2020, COGNOME Rv. 278664 – 01; Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, COGNOME, Rv. 261678 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all’esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 prospetta con assedi patentemente generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrentr al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.