Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Quando un appello si trasforma in una richiesta di rivalutazione delle prove, il risultato è spesso un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti invalicabili posti al sindacato della Suprema Corte.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un procedimento penale per il reato previsto dall’art. 636 del Codice Penale, riguardante l’introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui. A seguito della sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace, il Pubblico Ministero decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, contestando di fatto il modo in cui il primo giudice aveva valutato le testimonianze raccolte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. La Corte ha stabilito che la doglianza sollevata non era consentita dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non denunciava un errore nell’applicazione della legge, ma mirava a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, basata su una differente valutazione delle deposizioni testimoniali rispetto a quella operata dal Giudice di Pace.
Le motivazioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La motivazione della Corte si fonda su un caposaldo del diritto processuale. La Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”, non un “giudice di merito”. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, il Giudice di Pace aveva fornito una motivazione “esente da vizi logici e giuridici” per spiegare perché riteneva che le testimonianze non fossero sufficienti a provare che l’imputato avesse effettivamente abbandonato gli animali nel fondo della parte lesa. Tentare di convincere la Cassazione a “rileggere” quelle stesse prove per giungere a una conclusione diversa è un’operazione non consentita.
Come ribadito dalla Corte, citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 6402/1997), la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Pretendere una nuova analisi fattuale in sede di Cassazione snaturerebbe il ruolo della Corte e porterebbe a un ricorso inammissibile.
Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa ordinanza riafferma con forza la netta separazione di ruoli nel processo penale. Chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi su questioni di pura legittimità: violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione (come la sua totale mancanza o la sua palese illogicità). Non è possibile, invece, utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio nel quale ridiscutere l’attendibilità di un testimone o il peso di una prova. La decisione sottolinea che un ricorso che non rispetta questi confini è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di risorse processuali.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove testimoniali, un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito e non rientra nelle competenze del giudizio di legittimità.
Qual è la differenza fondamentale tra giudice di merito e giudice di legittimità?
Il giudice di merito (come il Giudice di Pace o il Tribunale) analizza le prove e ricostruisce i fatti per decidere la causa. Il giudice di legittimità (la Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica e non contraddittoria.
Cosa significa che la motivazione del giudice era ‘esente da vizi logici e giuridici’?
Significa che il ragionamento seguito dal Giudice di Pace per arrivare alla sua decisione era coerente, non contraddittorio e fondato su corretti principi di diritto. Di conseguenza, la sua valutazione delle prove non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24917 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIUDICE DI PACE di SPEZZANO DELLA SILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso del Pubblico Ministero,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’insussistenza dell’elem soggettivo del reato di cui all’art. 636 cod. pen., non è consentito dalla legge in s legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ese vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ritenendo che le dep dei testimoni non costituiscono prova sufficiente che sia stato l’imputato ad abbandonare animali nel fondo del querelante;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riser giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente