Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31636 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il 02/08/1971
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di tentato furto aggravato in concorso con altri e di resistenza a pubblico ufficiale.
Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in punto di affermazione di penale responsabilità.
Letta la memoria depositata dal difensore, nella quale si chiede l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Letta la memoria proveniente dall’imputato, in cui il predetto si protesta innocente.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che le doglianze difensive si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza, in cui si pone in evidenza come il ricorrente sia stato sorpreso dalle Forze dell’ordine nell’atto di impossessarsi di parti di un immobile di proprietà del demanio.
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
idente
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore