Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 30/08/1976
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME COGNOME condannato per i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a
e di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen., alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione, articoland motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla sussistenza del
di cui all’art. 8 d.lgs. cit. e dell’elemento soggettivo concernente tale reato (primo motivo), sia in rif al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici d
giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigura rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazi
specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sente impugnata ha correttamente ritenuto: a) la riferibilità delle 12 fatture, complessivamente per un total
quasi mezzo milione di euro, ad operazioni oggettivamente inesistenti, evidenziando, tra l’altro, l’emissio delle stesse in meno di due settimane, tra 11 e il 15 luglio 2020, in assenza di precedenti rappo
commerciali tra le due società, l’effettuazione delle prestazioni, relative a forniture di carburanti, cessione del deposito di carburanti, l’indicazione, come trasportatore, di una società riconducibile ad
famigliare del destinatario della merce, la quale non ha mai emesso fattura per tali trasporti e non ha m dichiarato di avere i mezzi necessari, l’indicazione, nei documenti di trasporto, di mezzi ed autisti impeg
altrove, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per gli anni 2019 e 2020 (cfr., per un’esposizi analitica degli indizi sul punto, pagg. 7-9, ma anche 10-12, della sentenza impugnata); b) il dolo specif dell’imputato, anche indicando analiticamente le ragioni per le quali lo stesso deve ritenersi non un me prestanome, ma un amministratore effettivo della società emittente le fatture (cfr., in dettaglio, pagg 12, della sentenza impugnata);
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando: a) la gravità delle condotte; b) la spiccata capacità criminale dimostrata anche attravers tentativo di sfruttare l’avvicendamento ai vertici della società destinataria delle fatture, approfittand nomina di un amministratore giudiziario, per ottenere il pagamento delle fatture mendaci; c) i moltepli precedenti penali del ricorrente, tra i quali anche plurimi fatti di sottrazione all’accertamento o al paga dell’accisa sugli oli minerali; d) l’assenza di specifici e concreti elementi favorevolmente valutabili;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.