Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 01M162R) nato il 03/11/1979
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, nn. e 5, cod. pen. (fatto commesso in Giove il 7 gennaio 2014);
– che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che contesta, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità della ricorrente, è affidato a doglian generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) – tanto è a dirsi per il riconoscimento fotografico dell’imputato realizzato dagli operanti di Polizia Giudiziaria, ritenuti assolutamente attendib anche in ragione degli elementi di natura probatoria e logica atti a corroborarne le dichiarazioni (vedasi pag. 2, punto 3, della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle f probatorie, al di fuori dell’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emerge processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025