Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Locri 1’1/DATA_NASCITA/DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 12/9/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilit ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale di Locri in data 28/6/2019, dichiarava l’improcedibilità dell’az penale nei confronti dell’imputato in ordine al reato di truffa ascrittogli al capo B) per
di querela; confermava la responsabilità del COGNOME per l’ipotesi di ricettazione contes sub A) e determinava la pena in anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione di legge in relazione alla mancata verifica da parte del Tribunale di Lo dello stato di detenzione del ricorrente con conseguente violazione dei diritti di difesa non l’illogicità della motivazione. Il difensore assume che l’imputato in primo grado è s giudicato in assenza a seguito di decreto di citazione a giudizio emesso in data 8/12/2015 senza che gli fossero comunicati i rinvii succedutisi, dei quali non ha avuto cognizione seguito della rinunzia al mandato del difensore di fiducia, risultando in seguito assistito d difensore d’ufficio ed essendo intervenuta nel 2016 la restrizione in carcere per altra cau Aggiunge, inoltre, che il COGNOME nel 2021 si trovava affidato in prova e, pur raggiunt tempestivi avvisi circa lo svolgimento del processo, si è trovato di fatto impossibilita esercitare il proprio diritto di difesa. Il difensore precisa che le richiamate vicende, “p consentendo di ravvisare la violazione dell’art. 178 cod.proc.pen.”, contrastano l’asser indifferenza per la vicenda a giudizio richiamata dai giudici di merito, con la conseguenza ch dalla mancata partecipazione al processo non può trarsi la prova della responsabilità de COGNOME per il fatto contestato;
2.2 il vizio della motivazione con riguardo alla credibilità della p.o., la quale ha dell’avvenuta consegna del titolo da parte del ricorrente sebbene detto comportamento abbia comportato una “eclatante autoincolpazione” e nonostante il reato presupposto risalisse a circa sei anni prima;
2.3 la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione d momento che, in assenza di elementi certi per determinare il momento della ricezione del titolo da parte dell’imputato, l’epoca di consumazione della ricettazione doveva esser individuata in prossimità della commissione del reato presupposto, quindi nell’anno 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
1.1 Con riguardo al primo motivo va rimarcato che la difesa non ha formulato alcuna eccezione di nullità del processo in assenza, chiarendo che i richiami (peraltro essertivi apodittici) allo stato di detenzione del prevenuto, sopravvenuto a processo instaurato e mai portato a conoscenza del giudice, è stato evocato esclusivamente al fine di dimostrare che la mancata partecipazione al processo è stata determinata da contingenze scusabili e non può essere ritenuta manifestazione di disinteresse ai suoi esiti, tanto che il difensore di fi aveva formulato in primo grado una lista testi, non ammessa per tardività.
La cennata doglianza pare direttamente correlata alla prova del dolo di ricettazione che giudici di merito hanno tratto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legitt anche dall’assenza di plausibili giustificazioni in ordine alle modalità di ricezione del t provenienza delittuosa consegnato alla COGNOME, profilo che la difesa poteva emendare eventualmente in fase d’appello, mediante richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in presen di prove dichiarative o documentali decisive.
Le censure in punto di inattendibilità della p.o. e degli altri testi d’accusa sono de generiche e prive di raffronto critico con le puntuali considerazioni svolte dalla sent impugnata alle pagg. 5-6.
Risulta, infine, manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione formulata i relazione alla fattispecie di ricettazione contestata al capo A). Infatti, il delitto e cod.pen. risulta aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale, ritualme contestata e ritenuta da entrambi i giudici di merito, sicché, anche fissando in adesione principio del favor rei l’epoca di consumazione del delitto a ridosso del reato presupposto (5/6/2009), il termine massimo di prescrizione- pari ad anni 22,nnesi 2 gg.20, non risulta decorso alla data della sentenza d’appello né alla data dell’odierna pronunzia.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presi ente