Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è solo una Ripetizione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede strategia e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per reati legati all’introduzione e al commercio di prodotti con marchi falsi e alla ricettazione. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi nella sentenza di secondo grado.
In particolare, la difesa ha sollevato questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti, alla sussistenza stessa degli elementi costitutivi dei reati contestati e alla validità delle prove raccolte, data l’assenza di una perizia tecnica. Inoltre, si contestava il mancato riconoscimento di un’esimente.
I Motivi del Ricorso e perché è un Ricorso Inammissibile
I motivi del ricorso, secondo la valutazione della Corte di Cassazione, non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Al contrario, si limitavano a riproporre le medesime ‘doglianze’ già presentate e analizzate dalla Corte d’Appello. La difesa, in sostanza, cercava di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, proponendo una lettura alternativa delle prove e delle circostanze fattuali.
Questo approccio è in netto contrasto con la funzione della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Proporre argomenti che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio, rendendolo così un ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
Coerentemente con il suo orientamento consolidato, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le argomentazioni della difesa erano puramente riproduttive e miravano a introdurre una lettura alternativa del merito, attività non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva già fornito una risposta adeguata e logicamente corretta a tutte le questioni sollevate dalla difesa. Aveva analizzato le caratteristiche dei beni sequestrati e le modalità di detenzione, considerandole elementi sufficienti a dimostrare la piena consapevolezza dell’imputato riguardo alla natura illecita della sua condotta.
I giudici di legittimità hanno citato diverse sentenze precedenti per rafforzare il concetto che non è possibile, in Cassazione, sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Tentare di farlo, riproponendo le stesse critiche, equivale a chiedere un riesame dei fatti, che esula dalle competenze della Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e ben argomentati, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione. Non può essere una semplice riproposizione delle difese di merito. La decisione sottolinea che un ricorso presentato senza rispettare questi confini è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie per il ricorrente. La strategia difensiva deve quindi essere attentamente calibrata sulla specifica funzione del giudizio di legittimità per avere una reale possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi vizi di legittimità.
Cosa non è consentito fare in un ricorso alla Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Non è consentito introdurre una lettura alternativa del merito della causa o chiedere una nuova valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di giudizio sui fatti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse NOME NOMENOME
ritenuto che i due motivi di ricorso proposti, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatt ascritto ed alla effettiva sussistenza dello stesso nei suoi elementi costitutivi (con i quali è stata rilevata la mancanza di una sufficiente e adeguata risposta alle doglianze difensive in ordine al fatto ascritto, alla validità della prova assunta in mancanza di perizia, al mancato riconoscimento della esimente di cui all’art. 49 cod. pen. in relazione all’art. 474 cod. pen., con conseguente insussistenza del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 in ordine alle caratteristiche dei beni, alle modalità di detenzione degli stessi, come elementi indicativi della piena consapevolezza degli elementi costitutivi e della offensività delle condotte poste in essere);
considerato che con tali argomentazioni la difesa tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data GLYPH ottobre 2024
GLYPH
La Cons. est.
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale