Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23713 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce tre motivi di ricorso, tutti pedissequa riproduzione di censure prospettate al Giudice di appello e da questo adeguatamente vagliate e superate;
ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «¨ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Sami, Rv. 277710 – 01);
considerato, invero, che – quanto alla censura riguardante la mancata applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 -diversamente da quanto lamentato nel ricorso, l’apparato motivazionale, con lo specifico riferimento alle modalità complessive della detenzione e del porto dell’arma rinvenuta – un tirapugni (che, a differenza della noccoliera ha come unica funzione quella di accrescere la potenzialità lesiva dell’azione perpetrata a mezzo di essa (Sez. 1, n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398 – 01) ed Ł dunque arma propria – cioŁ uno strumento concretamente idoneo a ledere, anche in modo grave, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali Ł stata ritenuta non configurabile l’ipotesi del fatto di lieve entità;
ritenuto che – quanto alla dedotta carenza della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. – che il Giudice di appello ha ancorato il diniego della causa di esclusione della punibilità alla allarmante circostanza che l’imputato si era armato mentre faceva da vedetta in occasione di un incontro con la persona offesa, inferendone la natura tutt’altro che tenue dell’offesa, altresì valorizzando l’occultamento dell’arma all’interno degli slip;
considerato che a non miglior sorte Ł destinato l’ultimo motivo, in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche, poichØ la doglianza Ł a-specifica;
ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899);
rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alle già descritte circostanze di tempo e luogo della condotta e che tale motivazione – non manifestamente illogica – non Ł avversata dal ricorrente in modo specifico;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME