Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma può comportare anche conseguenze economiche. Con l’ordinanza n. 22065/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: non si può chiedere alla Suprema Corte di riesaminare il merito dei fatti con argomenti già vagliati e respinti nei gradi precedenti.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava la violazione di legge su due punti specifici:
1. Le modalità di svolgimento della ricognizione fotografica, disciplinata dall’art. 213 e seguenti del codice di procedura penale.
2. La sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, prevista dall’articolo 61, n. 5, del codice penale.
In sostanza, la difesa contestava la correttezza delle procedure di identificazione e la valutazione delle circostanze del reato, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nell’applicare la legge.
La Decisione della Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la ricognizione fotografica o l’aggravante), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità e Ripetitività dei Motivi
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. I motivi presentati devono contenere critiche specifiche e puntuali alle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto.
Nel caso di specie, i giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano meramente “riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche obiezioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica seguita da quest’ultima nella sua sentenza. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già affrontato in modo esauriente (in particolare alle pagine 7 e 8) proprio i temi della ricognizione fotografica e della minorata difesa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È indispensabile:
* Evitare la ripetizione: Non riproporre le stesse argomentazioni già respinte, a meno che non si intenda criticare specificamente il modo in cui il giudice precedente le ha respinte.
* Sviluppare una critica specifica: Il ricorso deve analizzare il ragionamento giuridico della sentenza impugnata e individuare con precisione dove e perché esso sia errato secondo la legge.
La declaratoria di inammissibilità comporta, come visto, non solo la fine del percorso giudiziario con la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. Ciò sottolinea la necessità di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di valutare se esistano reali motivi di diritto per adire la Corte di Cassazione, evitando così impugnazioni destinate a un esito sfavorevole e costoso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso erano una semplice ripetizione di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una specifica analisi critica delle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la violazione di legge in relazione alle procedure di ricognizione fotografica (art. 213 e ss. cod. proc. pen.) e alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 cod. pen.).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 213 e ss. cod. proc. pen. e 61 n. 5 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulla ricognizione fotografica e sulla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consigliere stensore