Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Recidiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile avverso una condanna per reati legati agli stupefacenti, dove la Corte ha sottolineato l’importanza di un confronto critico con la decisione impugnata, specialmente riguardo a elementi complessi come la recidiva. Questa decisione offre spunti cruciali su come redigere un’impugnazione efficace e sulle conseguenze di un approccio generico.
I Fatti del Caso: Condanna per Droga e Appello
L’imputato era stato condannato dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino per diverse ipotesi di detenzione e cessione di cocaina ed eroina. La condanna era aggravata dalla recidiva qualificata, un elemento che indica la particolare propensione a delinquere del soggetto, avendo già riportato condanne per reati simili. La Corte d’Appello aveva parzialmente modificato la sentenza di primo grado, ordinando la restituzione di una piccola somma di denaro, ma aveva confermato nel resto la condanna e la valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato.
L’Appello e il Ricorso in Cassazione: La Questione della Recidiva
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, concentrando le proprie censure sulla valutazione della recidiva. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere sussistente tale aggravante, deducendo una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, le argomentazioni proposte non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte nel giudizio d’appello.
La Decisione della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno spiegato che non è sufficiente ripresentare le stesse doglianze in ogni grado di giudizio. È necessario, invece, che il ricorso si confronti specificamente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione dettagliata per giustificare la recidiva, basandosi su una serie di elementi concreti:
* Plurime condanne precedenti per reati della stessa specie.
* Indifferenza verso il valore della norma penale e l’effetto deterrente delle condanne passate.
* Mancato cambiamento dello stile di vita.
* Assenza di un ripensamento critico e, al contrario, una risoluzione criminosa più consapevole e determinata.
* Una generale propensione delinquenziale.
Il ricorso non ha saputo scalfire questa solida impalcatura argomentativa, risultando così in una mera ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un consolidato principio giurisprudenziale, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2017). Questo principio stabilisce che, per superare il vaglio di ammissibilità, l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione precedente. Un ricorso che ignora le ragioni del giudice d’appello e si limita a reiterare le censure del primo gravame è inevitabilmente destinato all’inammissibilità. In questo caso, i giudici di legittimità hanno constatato che la difesa non aveva mosso alcuna critica puntuale alla valutazione della Corte territoriale, che aveva chiaramente spiegato perché la personalità e la storia criminale dell’imputato giustificassero ampiamente il riconoscimento della recidiva.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante per la pratica forense. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di una possibilità di difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro). Per essere efficace, un’impugnazione, soprattutto in sede di legittimità, deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ripete argomenti già sconfessati. La valutazione della recidiva, in particolare, richiede una contestazione mirata degli indici di pericolosità sociale individuati dal giudice, dimostrando perché tale valutazione sarebbe errata alla luce degli atti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse censure già sollevate in appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Su quali elementi si basava la conferma della recidiva da parte della Corte d’Appello?
La Corte d’Appello ha confermato la recidiva sulla base di diversi elementi, tra cui le plurime condanne precedenti per reati simili, l’indifferenza dell’imputato verso la legge, il mancato cambiamento dello stile di vita e una più consapevole determinazione a delinquere.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più ipotesi di detenzione illecita e cessione di cocaina ed eroina ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con la recidiva qualificata (in Torino, maggio-giugno 2022), ha disposto la restituzione della somma di euro 230,00 e confermato nel resto;
ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, formulando censure reiterative di quelle oggetto di gravame, neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell’appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici d’appello dato conto degli elementi ai quali hanno collegato la maggiore pericolosità espressa dall’imputato (indifferenza della portata precettiva della norma e della efficacia dissuasiva delle precedenti condanne; plurime condanne per reati della stessa specie; mancato cambiamento dello stile di vita; assenza di ripensamento critico e manifestazione di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata; propensione delinquenziale);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
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La Consigliera est.
Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME COGNOME Cia