Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLINA MARITTIMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
considerato della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 640 cod. pen., è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul completo quadro probatorio comprovante la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa
contestatogli);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di ritenuto
legge ed il difetto della motivazione in ordine all’art. 62
bis cod. pen., è
inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Co siglier COGNOME