Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASTELLINA MARITTIMA il 01/06/1962
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
considerato della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 640 cod. pen., è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul completo quadro probatorio comprovante la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa
contestatogli);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di ritenuto
legge ed il difetto della motivazione in ordine all’art. 62
bis cod. pen., è
inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Co siglier COGNOME