Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Decisione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Quando un appello si limita a riproporre questioni già valutate, senza sollevare vizi di legittimità, il suo destino è segnato: un ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre lo spunto per analizzare come la violenza della condotta e i precedenti penali possano blindare una sentenza di condanna, rendendo vana ogni ulteriore impugnazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. La Corte territoriale aveva determinato la pena tenendo conto di due fattori principali: la significativa violenza espressa durante la commissione del reato e i numerosi, gravi e specifici precedenti penali a carico dell’imputato. Inoltre, i giudici d’appello avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivando tale scelta con l’assenza di elementi di valutazione favorevoli e con il fatto che l’imputato si era limitato ad ammettere solo ciò che era palesemente innegabile della sua condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’ per ragioni chiare e precise. Innanzitutto, l’atto di appello non faceva altro che riproporre le stesse questioni già affrontate e risolte in modo esaustivo dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una sede dove si possono rivalutare i fatti o la credibilità delle prove, ma unicamente dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata ‘adeguata’, poiché ha chiaramente spiegato perché la pena inflitta fosse congrua. I giudici di secondo grado hanno correttamente valorizzato:
1. La gravità della condotta: la violenza utilizzata nel commettere il reato.
2. I precedenti penali: la presenza di un curriculum criminale significativo e specifico.
3. L’assenza di attenuanti: la mancanza di elementi positivi e una confessione parziale e tardiva non sono sufficienti per ottenere uno sconto di pena.
Poiché il ricorso non ha evidenziato alcuna violazione di legge o vizio logico in questo ragionamento, è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non basta essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione del giudice. Riproporre semplicemente le proprie tesi difensive, già respinte con argomentazioni adeguate, porta a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo conferma la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende, aggravando la sua posizione complessiva.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché privo dei requisiti richiesti dalla legge. La conseguenza è la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti sono state negate perché i giudici non hanno riscontrato elementi favorevoli nella condotta o nella personalità dell’imputato. La sua ammissione dei fatti è stata considerata parziale, limitata a ciò che non poteva negare, e quindi non meritevole di uno sconto di pena.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No. Come dimostra questa ordinanza, se un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e motivate adeguatamente dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici errori di diritto, viene considerato manifestamente infondato e, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 30/09/1970
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazion la determinazione della pena per il reato ex artt. 337 ( per la violenza della condotta, i plurimi, gravi e anche specifici precedenti penali), e il disconoscimento delle circostanze attenuan generiche in assenza di elementi di valutazione favorevoli (l’imputato ammise soltanto quel che della sua condotta difficilmente avrebbe potuto negare);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024