Ricorso Inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 6262 del 2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere definito tale quando si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Il caso analizzato riguarda l’impugnazione di una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e critici verso la logica del provvedimento impugnato, piuttosto che una semplice replica.
I Fatti del Caso
Un individuo, indagato per reiterate condotte di resistenza a pubblico ufficiale, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La difesa aveva presentato un’istanza di riesame al Tribunale di Torino, lamentando sia l’errata valutazione del rischio di reiterazione del reato, sia la sproporzione della misura rispetto alle esigenze lavorative dell’indagato. Secondo la difesa, gli episodi contestati erano frutto di una situazione eccezionale e contingente, non indicativi di una reale pericolosità sociale, tenuto conto anche della sua stabile occupazione lavorativa e del suo radicamento sul territorio. Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato il riesame, confermando la misura.
La Decisione della Corte di Cassazione
Contro la decisione del Tribunale, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la natura ripetitiva dei motivi del ricorso e la congruità della motivazione del provvedimento impugnato.
Ricorso Inammissibile: perché è stato respinto
La Corte ha stabilito che il ricorso era una mera ‘pedissequa replica’ dei motivi già presentati al Tribunale del Riesame. Invece di contestare specifici vizi logici o giuridici della decisione del Tribunale, la difesa si è limitata a riproporre la propria interpretazione dei fatti. Questo approccio non è sufficiente in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione non è rivalutare il merito della vicenda, ma verificare la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.
La Valutazione del Rischio di Recidiva
La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente e logicamente motivato la sussistenza di un concreto e attuale rischio di recidiva. Tale valutazione non si basava solo sui precedenti penali, ma sulla ‘riscontrata incapacità’ dell’indagato di ‘frenare i propri agiti violenti’, manifestati in più occasioni in un breve lasso di tempo, aggravati dallo stato di ebbrezza e avvenuti in un luogo sensibile come un pronto soccorso. Elementi come l’occupazione stabile, pur considerati, sono stati giudicati non sufficienti a neutralizzare la pericolosità dimostrata.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Cassazione evidenziano un principio fondamentale del processo penale: il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni del Tribunale fossero ‘congrue’ e basate su un’analisi complessiva del contesto. Anche la lamentata sproporzione della misura è stata respinta. Il Tribunale aveva infatti tenuto conto delle esigenze lavorative, disponendo l’obbligo di presentazione in orari serali, rendendolo così compatibile con l’attività professionale dell’indagato.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce che per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione, un ricorso deve andare oltre la semplice riproposizione delle proprie tesi. È necessario individuare e argomentare in modo puntuale le eventuali illogicità, contraddizioni o violazioni di legge presenti nella motivazione del provvedimento che si intende impugnare. In assenza di tali elementi, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche. Questo caso serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva mirata e specifica per il giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (il riesame), senza muovere critiche specifiche alla struttura logica e giuridica del provvedimento impugnato.
Come viene valutato il rischio di commettere nuovi reati per applicare una misura cautelare?
Il rischio di recidiva viene valutato sulla base di elementi concreti che dimostrano la pericolosità del soggetto. Nel caso specifico, sono stati considerati l’incapacità di controllare gli impulsi violenti, la ripetizione degli atti in un breve periodo, lo stato di ubriachezza e il contesto dei fatti, ritenendo questi aspetti più rilevanti di fattori positivi come un lavoro stabile.
Una misura cautelare come l’obbligo di firma deve essere proporzionata all’impegno lavorativo dell’indagato?
Sì, la misura deve essere proporzionata e adeguata. Il giudice deve valutare la sua incidenza sulla vita dell’indagato. In questa vicenda, la misura è stata considerata proporzionata perché l’obbligo di presentazione era stato fissato in orari serali, risultando quindi compatibile con l’attività lavorativa svolta dalla persona.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6262 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6262 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiarsi sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 29 agosto 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato il riesame interposto dalla difesa di NOME COGNOME, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato di più condotte di resistenza ex ad 337 cod. pen. unite dal vincolo della continuazione;
rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato lamentando una erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 274 lettera c) e 275 cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione, mancante, contraddittoria o comunque manifestamente illogica, sia per l’assenza dei profili di attualità e concretezza del rischio di reiterazione ritenuto -trattandosi di condotte, quelle contestate a supporto della misura, frutto di una situazione del tutto contingente ed eccezionale a fronte di una proclività delinquenziale non utilmente supportata dai precedenti specifici del ricorrente, risalenti nel tempo-, sia per la non proporzionalità dell’obbligo quotidiano imposto, eccessivamente gravoso anche in ragione degli impegni lavorativi del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, facendo leva su situazioni in fatto comunque estranee alla verifica di legittimità, replica pedissequamente il tenore dei motivi di riesame, puntualmente affrontati e disattesi dal Tribunale con argomentazioni che la difesa attinge in modo del tutto apodittico sul piano della relativa linearità logica e che, di contro, in termini congrui, traggono dal complessivo contesto che ebbe a connotare la vicenda a giudizio gli estremi della pericolosità del ricorrente apprezzati a sostegno della concretezza e della attualità del rischio di recidiva (alla luce della riscontrata incapacità di NOME COGNOME di frenare i propri agiti violenti, ribaditi, seppur in termini diversificati, i brevissimo frangente temporale e aggravati anche dallo stato di ubriachezza oltre che manifestati in direzioni di più soggetti qualificati e, infine, amplificati, nel l portato oggettivo, dal luogo – un pronto soccorso- di esecuzione delle condotte), aspetti tutt’altro che messi in discussione dai fattori neutralizzanti rivendicati dalla difesa (indicati l’occupazione lavorativa stabile e la radicata presenza sul territorio del ricorrente);
ritenuto, ancora, che il provvedimento impugnato, in termini altrettanto lineari, ha valutato la proporzionalità della misura applicata e la adeguatezza della stessa, rendendo recessive le indicazioni difensive quanto alla gravosa incidenza dell’obbligo di presentazione disposto rispetto all’impegno lavorativo dell’indagato, risultando lo stesso imposto in termini coerenti alle sollecitazioni difensive rese in occasione dalla convalida dell’arresto, prevedendone, comunque l’esecuzione in ambiti serali all’evidenza compatibili con il detto impegno occupazionale;
rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’ad 616 cod. proc. pen., nella misura determinata dal dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.