Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34685 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34685  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 1 dicembre 2023 del Tribunale di Rimini con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione ai reati di rapina aggravata (artt. 112, 110, 628, commi 1, 2, 3 n. 1, 624-bis cod. pen.), di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 81, 110, 582, 585, 576 n. 1, e 61 n. 2, cod. pen.) e di porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 l. 110/1975), commessi in data 26 agosto 2021;
considerato che la difesa del ricorrente ha dedotto:
a) Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancata assoluzione dell’imputato in quanto l’azione delittuosa sarebbe stata posta in essere i m p r o v v i s a m e n t e d a l c o i m p u t a t o m i n o r e n n e
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ;
b) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in reazione all’art. 133 cod. pen. per mancato contenimento del trattamento sanzionatorio;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione posta a base dell’identificazione dell’odierno ricorrente quale concorrente nel reato di rapina aggravata, oltre che generico, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poichØ, tendendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, risulta riproduttivo di doglianze in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che , infatti, con congrue e logiche argomentazioni, i giudici di entrambi i gradi di merito, sulla base di un condiviso apprezzamento delle medesime emergenze probatorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento nella ricostruzione dei fatti e spiegato le motivazioni per cui l’alternativa tesi difensiva risulti del tutto infondata e inverosimile (si veda,
– Relatore –
Ord. n. sez. 12885/2025
CC – 23/09/2025
in particolare, la pag. 3 della sentenza di appello);
considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
che nella  specie  l’onere  argomentativo  sul  trattamento  sanzionatorio  risulta adeguatamente assolto da parte dei giudici di appello, i quali, confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, hanno sottolineato come gli elementi di fatto posti dalla difesa a fondamento della suddetta doglianza, già valorizzati ai fini  della  concessione  delle circostanze  attenuanti  generiche,  non  possano  essere  apprezzati  per  una  ulteriore diminuzione della pena;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME