Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
Il concetto di ricorso inammissibile rappresenta uno snodo cruciale nel diritto processuale penale, segnando il punto in cui un tentativo di appello alla Corte di Cassazione viene fermato prima ancora di essere discusso nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto, con conseguenze significative per il ricorrente. Il caso in esame riguarda una condanna per un reato legato agli stupefacenti, dove l’unico motivo di doglianza è stato giudicato manifestamente infondato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputata era stata riconosciuta colpevole per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero una fattispecie di lieve entità legata al possesso di sostanze stupefacenti. La pena inflitta era di 6 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 2.000,00 euro.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione: un presunto vizio di motivazione riguardante la dosimetria della pena, ossia il calcolo della sanzione applicata. Secondo la ricorrente, i giudici di merito non avrebbero giustificato in modo adeguato la misura della pena scelta.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare: il motivo presentato era “manifestamente infondato”. In altre parole, la critica mossa alla sentenza impugnata era così palesemente priva di basi da non meritare un’analisi approfondita.
Questo esito sottolinea un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Se la motivazione di una sentenza è logica, coerente e completa, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato che la Corte territoriale aveva, in realtà, motivato in modo “congruo” e completo la sua decisione sulla pena. La sentenza di appello aveva tenuto in debita considerazione diversi elementi chiave, che giustificavano ampiamente la sanzione irrogata. Nello specifico, erano stati valorizzati:
1. I precedenti penali: L’imputata aveva già diverse condanne per reati dello stesso tipo, un fattore che indica una certa inclinazione a delinquere e giustifica una pena non mite.
2. La quantità e qualità dello stupefacente: Le caratteristiche della sostanza rinvenuta in possesso della ricorrente sono state ritenute rilevanti per determinare la gravità del fatto.
3. Le modalità dell’arresto: Le circostanze “concitate” in cui si era svolto l’arresto sono state considerate un ulteriore elemento di valutazione a sfavore dell’imputata.
Poiché questi elementi erano stati esposti in modo chiaro e logico dalla Corte d’Appello, la critica della ricorrente è apparsa alla Cassazione come un tentativo pretestuoso di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per la ricorrente. In primo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e in modo più significativo, è stata condannata a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ovvero quando l’appello è così palesemente infondato da configurarsi come un abuso dello strumento processuale. Questa ordinanza serve quindi da monito: il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario da utilizzare solo per fondate questioni di diritto, e non come un ultimo, disperato tentativo di rimettere in discussione una decisione di merito ben motivata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo a un presunto vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Quali elementi sono stati considerati per giustificare la pena inflitta?
I giudici di merito hanno giustificato la pena basandosi sui numerosi precedenti penali specifici della ricorrente, sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente sequestrata e sulle modalità concitate con cui è avvenuto l’arresto.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 09/10/1980
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 23 maggio 2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 9 maggio 2023 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato NOME alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 2000,00 di multa avendola ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena irrogata.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla misura della pena complessivamente inflitta alla ricorrente dando rilievo ai plurimi precedenti per reati omogenei a quello per cui è causa gravanti sulla COGNOME nonché alla quantità ed alla qualità dello stupefacente rinvenuto in suo possesso oltre che alle modalità concitate con cui si è svolto l’arresto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere e
COGNOME il Presidente