Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo una vicenda che, partendo da un reato di evasione, si conclude con una pronuncia di inammissibilità e la condanna del ricorrente a ulteriori spese.
I Fatti del Caso: L’Allontanamento dall’Abitazione
Un individuo, sottoposto a una misura restrittiva presso la propria abitazione, veniva condannato per il reato di evasione. La condanna era stata confermata anche dalla Corte di Appello. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Un ricorso viene definito inammissibile quando manca dei presupposti di legge per poter essere esaminato. In questo specifico caso, la Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano una ‘pedissequa riproduzione’ delle censure già adeguatamente confutate dalla Corte di Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su principi consolidati della procedura penale. Vediamo i punti chiave che hanno portato a questa conclusione.
La Ripetitività dei Motivi di Appello
Il fulcro della decisione risiede nel fatto che il ricorrente non ha proposto nuove argomentazioni critiche contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse identiche doglianze. La Corte di Appello aveva già fornito una risposta chiara e motivata, evidenziando come la volontaria sottrazione ai controlli per un periodo di tempo indeterminato, l’allontanamento dall’abitazione e la personalità negativa dell’imputato giustificassero pienamente la condanna e il diniego dei benefici richiesti.
L’Insussistenza della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Appello aveva già escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sottolineando la ‘non scarsa offensività’ del comportamento. L’evasione, intesa come deliberata sottrazione a un provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è stata considerata un fatto di minima importanza. La Cassazione, constatando che il ricorso non contestava efficacemente questa valutazione, ha confermato l’impostazione dei giudici di merito.
Le Conclusioni
La pronuncia di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente: la conferma definitiva della condanna per evasione e l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Proporre motivi generici o ripetitivi non solo è inutile, ma espone a conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa riproduzione’, ovvero una semplice ripetizione, delle stesse censure già esaminate e respinte in modo adeguato dalla Corte di Appello, senza introdurre nuovi e specifici argomenti di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte d’Appello aveva già evidenziato elementi contrari, quali la volontaria sottrazione ai controlli per un tempo indeterminato, la ‘non scarsa offensività’ della condotta e la ‘negativa personalità’ del ricorrente, motivazioni che non sono state validamente contestate nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in odin delitto di evasione, l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche costituiscono pedissequa riproduzione di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la volontaria sottrazione ai controlli per un lasso di tempo indetermina allontanandosi dall’abitazione ove era ristretto, la non scarsa offensività e la nega personalità del ricorrente (pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.