Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/09/2023 del CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 di. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna dell’imputato pronunciata dal Tribunale di Milano il 20 ottobre 2021 alla pena di giustizia reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art.640 co.2 c.p.) in relazione alla percezione di prestazioni previdenziali.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduce violazione di leg congiuntamente a tutti i vizi motivazionali in relazione all’erronea valutazione delle dichiarative e documentali assunte nel corso dell’istruttoria.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’inosservanza, sanzionata dall’inutilizzabili divieti posti dagli art.63 e 64 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni di NOME COGNOME.
Il terzo motivo di ricorso è incentrato sul mancato riconoscimento della clausola di esclus della punibilità ex art. 131 bis c.p. mentre il quarto verte sul riconoscimento, ritenuto della recidiva reiterata e specifica.
Il quinto motivo di ricorso riguarda l’eccessività della pena per mancato riconoscimento d circostanze attenuanti generiche e comunque per la pena base troppo elevata. Il sesto ed ultim motivo riguarda la mancata sostituzione della pena detentiva.
NOME
3. L’RAGIONE_SOCIALE, quale parte civile, ha chiesto con memoria illustrativa l’inammissibilità la conferma delle statuizioni civili della sentenza, allegando note spese.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In linea generale deve rilevarsi che tutti i motivi dedotti sono privi della specif dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo que che la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 co compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad in nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, 22/4/1997, Pace, Rv. 207648; Sez. 2, 11951/2014, rv 259425). Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione d dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stes non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica fun critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). In altri termini, evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motiv la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’ questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 5 comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a s richiesta.
Tanto più che si è in presenza di una “doppia conforme” in punto affermazione del responsabilità dell’imputato per il reato contestatogli, con la conseguenza che le di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valu prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n 12/06/2019, E., Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Non solo: a fronte delle motivazioni, la formulazione dei motivi di merito si r espressione di concetti generali, di regole e principi che, seppure condivisib astrattezza (regola BARD, valutazione degli indizi, uso delle presunzioni), non sono p in relazione al caso concreto e non apportano perciò alcun effettivo contributo di ragionamento giuridico contenuto in sentenza.
In definitiva, quella contenuta nei motivi 1 ma anche 3, 4 e 5, per quel che si poco, è, sotto la veste del giudizio di legittimità, la pretesa di ottenere la materiale probatorio. Ma questo non è consentito, poiché fuoriesce dal perimetro del di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di
attraverso una diversa interpretazione, benché anch’essa logica, dei dati proce diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 2034
La Corte d’appello ha fornito adeguata motivazione sui punti critici sollevati dalla 4 e 5, con argomentazione logica e scevra dai vizi denunciati ripercorrendo con cong il materiale probatorio già analizzato dal giudice di primo grado.
2. Il secondo motivo è aspecifico.
La deduzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME COGNOME delle regole che avrebbero dovuto precedere l’assunzione, essendo da subito emersi tali da far sorgere il sospetto di profili di sua responsabilità, non fornisce al valutare l’impatto dell’eventuale sanzione di inutilizzabilità sul complessivo materi considerato dai giudici di merito ai fini della affermazione della responsabilità dell
Omettendo di indicare le conseguenze e la rilevanza della denunciata inutiliz deduzione difensiva viola un fondamentale principio stabilito dalla Corte di legittimi Costituisce, infatti, consolidato insegnamento del giudice di legittimità – al qu intende dare continuità – quello secondo cui nell’ipotesi in cui con il ricorso pe lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve ill di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del pre ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzi risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento» (così Sez 18/11/2016, dep. 20/02/2017, RAGIONE_SOCIALE Gumina e altro, Rv. 269218-01, nonché, in preceden 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, COGNOME, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452-01).
Nell’assenza di alcuna considerazione sul tema, l’indicato vizio di inosservan procedurale non mina la tenuta del tessuto argonnentativo a fondamento della pronu Corte territoriale, ove solo si consideri che i giudici di secondo grado, con percorso lineare, logico e tutt’altro che contraddittorio, hanno basato la conferma de decisione di condanna anche su elementi ulteriori, quali, in specie, quelli derivant ispettiva svolta dagli organi accertatori in occasione del sopralluogo presso la sed apparentemente svolta dall’imputato, puntualmente elencati a pg.4 della motivazione
Gli ultimi quattro motivi di ricorso vanno essere trattati unitariamente me comune premessa.
Occorre infatti considerare che, tanto in relazione all’applicazione dell’art. 13 sotto ogni aspetto del trattamento sanzionatorio -dalla determinazione della pe riconoscimento delle circostanze ed alla loro comparazione, dall’applicazione della riconoscimento della continuazione ed alla sostituzione della pena- le valutazioni e giudice di primo e di secondo grado, implicando una valutazione discrezionale tipica de di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.
La motivazione della Corte d’appello, come peraltro quella del primo giudice, è adeguata nel fornire giustificazione delle scelte operate (pg.5 e 6 del provvedimento avendo menzionato congruamente (i) tanto l’entità del danno (oltre C 13.000,00) all’istituto previdenziale nonché l’intensità del dolo per giustificare il riget applicazione della causa di esclusione della responsabilità ex art. 131 bis c.p., precedenti penali quale indice dell’ingravescenza dell’atteggiamento delinquenziale e q capacità a delinquere dell’imputato ai fini dell’applicazione della recidiva, (iii) la ulteriori reati dopo quello oggetto del presente giudizio come elemento ostativ favorevole esito della comparazione delle circostanze ed infine (iv) la mancanza di p capacità reddituale per negare la conversione in pena pecuniaria della sanzione irrogata.
4. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilit consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pag spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione del rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengon nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all’invio della
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusi spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi C 3.686,00.
Così d ciso in Roma, 8 febbraio 2024
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