Ricorso Inammissibile: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un ricorso inammissibile è un’evenienza procedurale che blocca l’analisi della Corte, rendendo definitiva la sentenza precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni che possono portare a tale esito, analizzando questioni cruciali come la tenuità del fatto, la recidiva e il calcolo della prescrizione.
Il Caso in Esame: Dal Ricorso alla Decisione della Suprema Corte
Il caso ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre argomenti principali:
1. L’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. L’illegittima applicazione della recidiva.
3. L’avvenuta prescrizione del reato.
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su una valutazione rigorosa di ciascun motivo di ricorso, evidenziandone le debolezze procedurali e sostanziali.
La non Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha stabilito che la valutazione sulla tenuità del fatto è una prerogativa del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva motivato la sua esclusione basandosi sulla pericolosità del comportamento dell’imputato, desunta dalla reiterazione delle violazioni. La Cassazione, operando in sede di legittimità, non può riesaminare i fatti, ma solo controllare la logicità della motivazione. Non avendo riscontrato vizi evidenti, ha confermato la valutazione del giudice precedente, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
La Questione della Recidiva
Anche le censure relative all’applicazione della recidiva sono state considerate inammissibili. La Corte ha osservato che tali doglianze erano una semplice riproposizione dei motivi già presentati e respinti in appello. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, basata sulla gravità e sull’epoca del precedente penale, rendendo l’argomento del ricorrente un tentativo sterile di ottenere un nuovo giudizio sui medesimi punti.
Il Calcolo della Prescrizione: Un Errore Fatale
Il motivo più palesemente infondato riguardava la prescrizione del reato. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non aveva tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini processuali, avvenuto ex lege a seguito di un rinvio richiesto dalla difesa stessa nel giudizio di primo grado. Inoltre, ha chiarito che sia la sentenza di primo grado sia il decreto di citazione a giudizio per l’appello costituiscono atti interruttivi della prescrizione, vanificando i calcoli del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che l’intero ricorso era viziato da profili di genericità e manifesta infondatezza. Le argomentazioni non solo erano ripetitive rispetto a quelle già esaminate nei gradi precedenti, ma ignoravano anche elementi procedurali decisivi, come la sospensione dei termini di prescrizione. Persino una memoria difensiva presentata successivamente non ha fatto altro che reiterare le stesse censure, confermando la debolezza dell’impianto difensivo. Questa valutazione complessiva ha portato inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge quando il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi o palesemente errati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello o erano manifestamente infondati. In particolare, il calcolo della prescrizione era errato in quanto non teneva conto di un periodo di sospensione legale dei termini.
La Corte di Cassazione può riesaminare la tenuità del fatto?
No, secondo questa ordinanza, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può effettuare una nuova e autonoma valutazione dei fatti, come la particolare tenuità del fatto. Il suo compito è verificare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione del giudice precedente, che in questo caso è stata ritenuta adeguata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000,00 euro), come previsto dall’art. 616 del Codice di Procedura Penale. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29494 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità desunta dalla reiterazione delle violazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche le censure in merito alla applicazione della recidiva appaiono reiterative dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata rispetto alla gravità ed epoca del precedente penale;
ritenuto che il motivo dedotto sulla prescrizione del reato è manifestamente infondato perché non considera la sospensione intervenuta ex lege nel corso del giudizio di primo grado (rinvio su richiesta della difesa dell’udienza del 7 luglio 2017 all’udienza del 25 maggio 2018), nonché, con riferimento alla prescrizione intermedia, che, non solo la sentenza di primo grado del 25/05/2018, ma anche il decreto di citazione a giudizio per l’appello costituiscono atti interruttivi (Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023 Rv. 284734);
ritenuto che la memoria difensiva del 10/06/2024 rivolta a contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il ConsigliCOGNOME -stensore
Il Pres . COGNOME nte