Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 08/08/1998
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;
Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da NOME COGNOME
detenuto con fine pena fissato al 18/05/2026 – a mezzo dell’avv. NOME COGNOME relative al inosservanza o erronea applicazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. pro
pen., che sarebbero asseritamente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisio
del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l’istanza di liberazio anticipata, relativamente al semestre che va dal 30/07/2022 al 30/01/2023 (viene posta
specificamente a fondamento della decisione reiettiva l’esistenza – a carico del condannato ed entro il suddetto arco temporale – di una condotta irregolare, segnalata dai Carabinieri, i q
hanno dato atto del fatto che il COGNOME, ristretto in regime di arresti domiciliari – non rispo al citofono, più volte azionato e, una volta rintracciato nelle immediate vicina
dell’appartamento, negava l’accesso agli operanti);
Ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamente versate in fatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità del sopra detto r valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione del condannato all’opera di rieducazione, posta a fondamento dell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354;
Considerato, inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logic e priva di forme di contraddittorietà;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO