Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19750 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 04/11/1992
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
•
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 ed
80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di sei anni di reclusione e di 60.000,00 euro di mul all’esito di giudizio abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, viola
legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e congruità della pena, nonché, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relaz
alla disposta confisca;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poich riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal
di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugna posto che la Corte d’appello ha giustificato correttamente sia la dosimetria sanzionatoria, s
mancata concessione delle attenuanti generiche, in particolare valorizzando l’assenza di element favorevoli e l’irrilevanza dell’ammissione di responsabilità, a fronte dell’evidenza della
(l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato), e dalla particolare gravità del fatto, costi detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente di elevata purezza (in particolare, 726,50 gr
di cocaina, il cui principio attivo era pari a 545,840 grammi, con possibilità di ricavare 3.638,9
medie singole, e 128,6668 kg. di hashish, il cui principio attivo era pari a 37.000,643 grammi, possibilità di ricavare 1.480.025,72 dosi medie singole), accompagnato dalla ingiustific disponibilità di cospicue somme di denaro (17.250 euro di denaro contante e circa 21.000 euro depositati su un conto corrente bancario);
Osservato che anche il secondo motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a bas sentenza impugnata, volte a prefigurare una rivalutazione e aiternativa rilettura delle fonti prob estranea al sindacato di legittimità e risultano avulse da pertinente individuazione di sp travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto il giudice di se grado ha in modo puntuale e congruo spiegato perché la documentazione prodotta dalla difesa non sia idonea a dimostrare la provenienza lecita del denaro confiscato (cfr. pagg. 6-9 della sente impugnata, nella quale si rappresenta, tra l’altro, anche che l’imputato era disoccupato da anni);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.