Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16356 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MOTTA SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore della parte civile Provincia di Reggio Calabria, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese di costituzione e difesa.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 16/11/2022, decidendo in sede di annullamento con rinvio, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 31/10/2015, escludeva le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 e rideterminava la pena – tra gli altri – nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
1 GLYPH
TTh
COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando nel resto la sentenza impugnata.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione alla pena irrogata con riferimento al tempo del commesso reato. Evidenzia che il concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso contestato al ricorrente risulta posto in essere sotto il vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251, che per l’ipotesi di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. fissava il minimo edittale della pena in anni sette di reclusione; che detta circostanza emergerebbe dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, secondo il quale la società di fatto da lui intrapresa con l’imputato, mediante il finanziamento della RAGIONE_SOCIALE, risalirebbe agli anni 2004-05.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 81, comma secondo, 132 e 133 cod. pen. Rileva che la Corte territoriale non ha motivato in ordine all’aumento di pena disposto per la continuazione tra il reato di cui al capo B) e quello di cui al capo E), di talchè non è dato comprendere le ragioni che hanno portato i giudici di merito a fissare detto aumento in sei mesi di reclusione.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la “violazione dell’art. 530 cp in relazione all’art. 628 cp”. Ritiene che, a seguito delle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da NOME COGNOME l’odierno ricorrente sarebbe persona offesa, più che autore, dell’estorsione che gli viene contestata.
4.1 Con il secondo motivo eccepisce la “violazione dell’art. 157 cod. pen.”, atteso che – eliminata la circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991 – la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato, stante la connessione essenziale tra il reato base e le circostanze e tenuto conto del dettato dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale, in caso di annullamento parziale, hanno autorità di cosa giudicata solo quelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
4.2 Con il terzo motivo si duole della mancata riduzione della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritiene che, qualora una sentenza di condanna venga annullata con rinvio limitatamente
all’applicazione di una circostanza, il giudice del rinvio è tenuto a procedere ad un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, anche con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia all’uopo che la Corte territoriale non si è confrontata con gli elementi offerti dalla difesa, essendosi affidata a formule di stile, senza fornire una adeguata motivazione sul punto.
NOME COGNOME, a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.
6.1 Il ricorso dell’AVV_NOTAIO.
6.1.1 Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Evidenzia il difensore che, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., la Corte territoriale ha fissato la pena base attestandosi sul minimo edittale, ma omesso di motivare circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a seguito del sostanziale ridimensionamento dei fatti in contestazione.
6.2 Il ricorso dell’AVV_NOTAIO.
6.2.1 Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per mancata riduzione della pena e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che, a seguito dell’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazione di una circostanza, il giudice del rinvio – tenuto conto del ridimensionamento dei fatti – avrebbe dovuto procedere ad un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, anche con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
6.2.2 Con il secondo motivo ci si duole della conferma della confisca della RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. avrebbe dovuto seguire una motivazione sulla derivazione causale dei beni della società; che per converso il patrimonio aziendale e le quote societarie della RAGIONE_SOCIALE sono di provenienza lecita, essendo del tutto scissi dai reati in contestazione, come dimostra l’esclusione della contestata circostanza aggravante; che, peraltro, la società confiscata è intestata a soggetti terzi, non indagati per il reato
associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, per essere aspecifico e, dunque, non consentito l’unico motivo cui è affidato. Invero, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, da cui risulta che le condotte per cui si procede, segnatamente la costituzione della società di fatto con NOME COGNOME, pur a voler ritenere che siano iniziate negli anni 2004-05 al momento della permuta del terreno con il coimputato NOME COGNOME, si sono protratte per tutto il periodo della costruzione del complesso immobiliare incriminato (dal 2007 al 2010, come specifica la sentenza impugnata a pag. 2), durante il quale ha operato il cartello di imprese direttamente o indirettamente riconducibili a cosche di ‘RAGIONE_SOCIALE operanti nella città di Reggio Calabria. Dunque, correttamente la Corte territoriale ha applicato ratione temporis la disciplina di cui alla legge 24 luglio 2008, n. 125, atteso che nel caso di reato permanente, qualora la condotta antigiuridica si protragga nel vigore della nuova legge più sfavorevole, deve trovare applicazione quest’ultima. Ed invero, «il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che dà corpo alla ratio garantistica del principio di irretroattività. È dunque la legge più sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessità che sotto la vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato» (Sezioni Unite, n. 40986 d 19/7/2018, P., Rv. 273934 – 01), come appunto è avvenuto nel caso di specie.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
2. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Invero, la Corte territoriale si è limitata a confermare l’aumento di sei mesi di reclusione per la continuazione con il reato contestato al capo E), già disposto dal Giudice dell’udienza preliminare e confermato dalla sentenza di secondo grado del 8/11/2017, verso la quale in proposito non era stata formulata alcuna
il doglianza con i motivi di appello, con la conseguenza che sul punto la sentenza del 8/11/2017 è divenuta definitiva.
3. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
3.1 I primi due motivi, che possono essere analizzati congiuntamente in quanto impongono considerazioni comuni, sono manifestamente infondati. Invero, questa Corte con la sentenza del 19/9/2019, che annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 8/11/2017 limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991, con riferimento alla posizione del COGNOME, dichiarava nel resto inammissibile il ricorso, con la conseguenza che in punto di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli la sentenza della Corte territoriale del 8/11/2017 è diventata definitiva.
3.2 Analogamente è inammissibile il terzo motivo, posto che la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile da questa Corte di legittimità nella sentenza del 19/9/2019, di talchè la decisione della Corte di appello del 8/11/2017 è passata in cosa giudicata sul punto.
Peraltro, trattasi di motivo generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese: in particolare, non spiega i motivi per i quali i giudici di appello avrebbero dovuto ridurre la pena e riconoscere le circostanze attenuanti generiche, anche tenuto conto del ristretto oggetto del giudizio di rinvio come sopra specificato.
Orbene, poiché il contenuto essenziale del ricorso in cassazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01), l’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano alla inammissibilità.
4. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Invero, la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata già esaminata e rigettata da questa Corte di legittimità con la sentenza del 19/9/2019, di talchè il relativo punto della sentenza della Corte territoriale è passato in cosa giudicata.
Entrambi i ricorsi di NOME COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente in quanto impongono considerazioni comuni, sono inammissibili.
Osserva, in particolare, il Collegio che il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è relativo ad un punto
•
2
2
2
della sentenza della Corte di appello del 8/11/2017 passato in cosa giudicata, tenuto conto che questa Corte con sentenza del 19/9/2019 aveva dichiarato inammissibile la relativa doglianza. Altrettanto deve affermarsi con riferimento al secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, atteso che la citata sentenza del 19/9/2019 alle pagg. 20 e 21 si sofferma diffusamente sulla legittimità della confisca della RAGIONE_SOCIALE, giungendo a dichiarare manifestamente infondata la doglianza. Dunque, anche in relazione a tale capo la sentenza del 8/11/2017 è divenuta irrevocabile.
Va, peraltro, aggiunto che il motivo è inammissibile anche sotto diverso profilo, in quanto difetta l’interesse ad impugnare, avendo il ricorrente sostenuto di non essere titolare o gestore del bene stesso (Sezione 5, n. 18508 del 16/2/2017, NOME, Rv. 270209 – 02). In particolare, il ricorrente, che ha fondato le sue obiezioni sullo specifico presupposto di non essere nemmeno per interposta persona il titolare o il gestore del bene confiscato, non vanta alcun effettivo, attuale e concreto interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo alla misura ablativa (Sezione 6, n. 11496 del 21/10/2013, Castellaccio, Rv. 262612 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata.
Dall’esito del giudizio discende anche la condanna in solido di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria, che si liquidano in complessivi euro 4.000/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria, che liquida in complessivi euro 4.000/00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 21 marzo 2024.