Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34847 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34847 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
NOME, nata a Bologna il DATA_NASCITA
NOME, nato a Modena il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di NOME, NOME e NOME; rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
udito il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di Bologna, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
• RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dagli imputati NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione, escluso l’aumento per la continuazione disposto con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, ha rideterminato la pena inflitta a costui in relazione al reato di cui a capo 4 ascrittogli, confermando nel resto la sentenza che ha riconosciuto la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di:
NOME NOME in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 6 ascrittigli;
NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai capi 8 e 11 ascrittigli;
NOME COGNOME in ordine ai reati di cui al capo 7 ascrittigli;
NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai capi 8, 9 e 10 ascrittigli;
NOME in ordine ai reati di cui al capo 16 ascrittigli;
NOME COGNOME in ordine ai reati di cui al capo 2 ascrittile; con rispettiva pena di giustizia.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico atto di ricorso, si deducono i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, si deduce violazione dell’art. 114 cod. pen. e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuante, rispetto alla unanime ricostruzione del ruolo marginale RAGIONE_SOCIALE ricorrente mancando una sua concreta operatività nell’ambito dell’attività di spaccio, svolgendo il ruolo di mera confidente del coniuge che avrebbe operato in ogni caso in autonomia senza che la condotta RAGIONE_SOCIALE moglie influisse in concreto sulle cessioni e sulla gestione dello stupefacente e, infine, nella completa assenza di una sua autonomia decisionale rispetto a quanto richiestole dal marito.
3.2. Con il secondo motivo, con riferimento alle posizioni di NOME COGNOME, erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla determinazione de trattamento sanzionatorio, distaccatosi dal minimo edittale senza alcun element di conforto e in assenza di ragioni per il diniego delle attenuanti generiche.
Nell’interesse di NOME lama: si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all affermazione di responsabilità sulla base di vaghe contestazioni, in assenza informazioni sulla quantità e qualità dello stupefacente ceduto e sul numero cessioni, considerando solo stralci di captazioni telefoniche vaghe e generic dichiarazioni di acquirenti lacunose e non circostanziate e immagini videosorveglianza non concludenti. La sentenza ha rigettato le argomentazioni difensive in appello senza valutare la dedotta insufficienza dell’appa probatorio.
4.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/9 e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell ipotesi lieve, mancando qualsiasi apporto critico rispetto alla prima decision relazione a quanto dedotto in appello.
4.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuant generiche, omettendo di valutare il comportamento processuali onesto e collaborativo, l’effettivo disvalore RAGIONE_SOCIALE condotta e la condizione perso complessiva di cittadino straniero privo di radicamento territoriale e lavorativo
4.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al mancata riduzione dell’incremento di pena per la continuazione, eccessivo sproporzionato.
Nell’interesse di lame! COGNOME si deducono i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ipotesi lieve, non ostandovi la protrazione nel tempo e le modalità organizz dell’illecito commercio, né – ancora – la pluralità di tipologie di so stupefacenti. Risultano travisati gli elementi probatori a riguardo del numero acquirenti – solo nove tra i cento acquirenti hanno dichiarato di conosc l’imputato – e alla tipologia di sostanza stupefacente ceduta – inequivoci s modici quantitativi di eroina di volta in volta ceduti (0,2 – 0,3 grammi), senz vi siano elementi concreti per valutarne il principio attivo, in assenza di sequ Neanche è stata considerata la sentenza prodotta in sede di discussione a car di NOME COGNOMECOGNOME la cui posizione è stata stralciata dal presente procedimen
nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale è stata riconosciuta l’ipotesi lieve in costanza di analoga contestazione.
5.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 81, 62-bis, 133 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione, in assenza di motivazione sul forte discostamento dal minimo edittale, sul diniego delle attenuanti generiche e sull’eccessivo aumento per la continuazione esterna, risultando eccessivamente valorizzati i due precedenti penali specifici.
Si richiama, inoltre, la necessità di precisione RAGIONE_SOCIALE contestazione ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE correlazione tra accusa e sentenza.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 267 e 271, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base RAGIONE_SOCIALE affermazione di responsabilità, con particolare riguardo al RIT n. 1825/19, relativo alla intercettazione ambientale sulla autovettura Audi A4 in uso a Agrebi Nazar, segnatamente con riguardo alla conversazione avvenuta il 16 gennaio 2020, non rinvenendosi negli atti depositati il verbale di inizio delle operazioni, così non potendosi individuare se la predetta conversazione ricada nel periodo assentito dai decreti di proroga intervenuti il 12 dicembre 2019, 27 dicembre 2019 e 10 gennaio 2020, né potendosi verificare, in mancanza del verbale di inizio delle operazioni, che le captazioni sono state effettuate presso i locali RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, risultando soltanto il verbale di fine delle operazioni del 2 marzo che indica tale circostanza.
6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione esterna con le due sentenze indicate, non risultando eccessivo il periodo temporale intercorso, essendo le condotte tenute nel medesimo territorio regionale, aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente e spinte dalla medesima causa.
All’odierna udienza, rigettata l’istanza di rinvio proposta dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, con ordinanza di cui al verbale, le parti presenti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
I ricorsi di NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo – dedotto in relazione alla posizione di NOME COGNOME NOME è manifestamente infondato e genericamente proposto in relazione alla pertinente censura mossa in appello alla quale la Corte di merito ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, escludendo la attenuante in parola in ragione del ruolo rivestito dalla ricorrente nelle plurime condotte (100) ascrittile in concorso con il marito NOME e il cognato NOME, consistite nella custodia del denaro provento dello spaccio e RAGIONE_SOCIALE chiave del locale, costituente una pertinenza dell’abitazione familiare, ove era occultato il narcotico, e nella consegna al coniuge RAGIONE_SOCIALE predetta chiave quando aveva la necessità per prelevare la droga e, in alcune occasioni, nella consegna di dosi di stupefacenti già pronte da dare ai clienti, risultando costantemente informata dal marito dell’andamento dell’illecito commercio.
La Corte, secondo un’incensurabile ricostruzione di merito, si è conformata al condivisibile orientamento secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante RAGIONE_SOCIALE minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara’, Rv. 284771 – 01).
2.2. Il secondo motivo – dedotto in relazione alle posizioni di NOME e NOME – è manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito correttamente esercitato i poteri discrezionali demandatigli, giustificando sia il discostamento dai minimi edittali che il diniego delle attenuanti generiche sulla base RAGIONE_SOCIALE personalità negativa dei ricorrenti, desunta dai precedenti a loro carico e dal loro coinvolgimento nell’intensissimo commercio illecito, senza mostrare alcun segno di resipiscenza (v. pg. 10 e sg. RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Il ricorso di NOME.
3.1. Il primo motivo, sulla responsabilità, è del tutto genericamente proposto, reiterando il pertinente motivo di appello declinato in termini di rivalutazione probatoria non ammessa in sede di legittimità, senza alcun confronto con le plurime emergenze poste a base RAGIONE_SOCIALE affermazione di responsabilità, costituite dalle captazioni che hanno consentito di individuare gli assuntori di sostanze stupefacenti che si rifornivano presso il ricorrente, dalle loro dichiarazioni con riconoscimento fotografico dello stesso ricorrente, specificamente indicanti le operazioni di illecito acquisto delle sostanze e, infine, dalle videoriprese del ricorrente che in tre occasioni cedeva sostanza a soggetti rimasti non identificati (v. pg. 19 e sg.).
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto rispetto al generico devoluto in sede di appello (v. secondo motivo) attraverso la analitica valutazione espressa dalla sentenza che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnatamente in conformità all’autorevole orientamento espresso da NOME COGNOME, ha effettuato la complessiva valutazione volta ad escludere l’ipotesi lieve considerando i convergenti molteplici indici a riguardo, ovvero la capacità del ricorrente di fornire con continuità e nell’immediatezza i propri clienti, mostrando di potersi rifornire delle diverse tipologie di sostanze in modo tale da soddisfare anche nello stesso giorno richiesta plurime per quantitativi non minimali, l’organizzazione con soggetti dediti alla consegna delle dosi, la capacità di controllo RAGIONE_SOCIALE zona del Pilastro, tale da farla assurgere a sicuro riferimento degli assuntori di stupefacenti e, infine, le significative emergenze quantitative correlate all’arresto del ricorrente e del suo complice in data 10 aprile 2024 (v. pg. 20).
3.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto in costanza di un corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha escluso il riconoscimento delle attenuanti in parola sul rilievo RAGIONE_SOCIALE insussistenza di elementi favorevoli valutabili e in presenza di plurimi convergenti elementi negativi (assenza di resipiscenza, due recenti precedenti specifici, dedizione professionale per lunghissimo tempo al traffico di stupefacenti e assenza di mutamento di condotta di vita).
3.4. Il quarto motivo, sull’incremento per la continuazione, è genericamente proposto rispetto alla corretta valutazione in fatto operata dalla Corte di merito in relazione al limitato incremento in rapporto al numero di cessioni contestata al ricorrente.
4. Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1.11 primo motivo è manifestamente infondato, avendo dato conto la sentenza impugnata – secondo la corretta valutazione globale richiesta dal richiamato autorevole arresto di legittimità (SU COGNOME) – i plurimi convergenti indici fattuali che giustificavano la esclusione RAGIONE_SOCIALE ipotesi lieve (gestione continuativa e organizzata di traffico di plurime sostanze stupefacenti nell’ambito di una controllata zona RAGIONE_SOCIALE città, attività dimostrativa di una capacità continua di approvvigionamento, spaccio di consistenti quantitativi di droga – v. pg. 17 e sg.).
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito, che ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione RAGIONE_SOCIALE assenza di elementi favorevoli e RAGIONE_SOCIALE presenza di elementi ostativi (dedizione al traffico illecito nonostante avesse regolare lavoro, precedenti specifici, assenza di resipiscenza); quanto al discostamento dal minimo edittale, la Corte ha correttamente condiviso le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE pena,
considerando gli elementi ostativi sopra indicati; infine, generica e in fatto è la censura sulla determinazione dell’incremento per la continuazione esterna in ragione del numero di cessioni attribuite al ricorrente e alla comprensione in tale incremento di altra condanna definitiva. ·
Del tutto generico è il riferimento del ricorso alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. con riguardo alla evocata necessità di precisione RAGIONE_SOCIALE contestazione.
Il ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Il primo motivo è genericamente proposto per la prima volta in sede di legittimità, senza alcuna allegazione degli atti posti a suo sostegno e rispetto, peraltro, allo stesso ricorso, che assume essere intervenute tempestive proroghe – ricomprendenti il periodo in cui è stata captata la conversazione del 16 gennaio 2020 – e quanto risulta dal verbale di fine delle operazioni, che indica lo svolgimento delle stesse presso i locali RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica.
Invero, da un lato, con decisione resa in materia di intercettazioni, è stato condivisibilmente affermato che l’acquiescenza RAGIONE_SOCIALE parte interessata, che non abbia proposto specifico appello su un capo RAGIONE_SOCIALE sentenza relativo alla ritenuta illegittima acquisizione di elementi probatori utilizzati dal giudice di primo grado, determina un giudicato parziale interno che non consente di riproporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d’ufficio, in tale sede, la violazion (Sez. 2, n. 55947 del 20/07/2018, Trisorio, Rv. 274687 – 02); dall’altro, in ogni caso, qualora venga eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati del intercettazioni, è onere RAGIONE_SOCIALE parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione(Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, COGNOME, Rv. 241300 – 01).
5.2. Il secondo motivo è generica deduzione in fatto rispetto all’incensurabile valutazione effettuata dalla Corte in ordine alla insussistenza RAGIONE_SOCIALE medesimezza di disegno criminoso, in ragione RAGIONE_SOCIALE distanza temporale tra i fatti, RAGIONE_SOCIALE loro diversità e la loro occasionale determinazione (v. pg. 26).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 14/10/2025.