Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8136 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio nei confronti di COGNOME NOME e che il ricorso di NOME sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 6 aprile 2022, con la quale gli imputati erano stati condannati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, per: 1) il reato di cui agli
artt. 110 cod. pen. e 6, comma 1, lettera d), del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, perché, in concorso tra loro, in mancanza degli atti abilitativi prescritti dalla normativa vigente, in territorio in cui vi è lo stat emergenza nel settore dello smaltimento di rifiuti, effettuavano attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, quali una lavatrice, due porte in ferro, profilati alluminio, lamiere, arnesi, oggetti di ferro vari; 2) il reato di cui agli artt. 110 co pen. e 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, perché, in concorso tra loro, senza giustificato motivo, portavano fuori dalla propria abitazione due mazze da baseball e tre coltelli da cucina, utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona; 3) il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen., perché, in concorso tra loro, essendo già stati condannati per delitti determinati da motivi di lucro e contro il patrimonio, erano colti in possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, quali cacciaviti, pinze, scalpelli, dei quali non giustificavano la destinazione.
Avverso la sentenza NOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 599bis cod. proc. pen., per l’illegittimità dell’ordinanza del 16 marzo 2023, con la quale era stata respinta la richiesta di concordato, in quanto erroneamente considerata tardiva dalla Corte d’appello. La difesa afferma di avere depositato all’udienza del 16 marzo 2023 una procura speciale per formulare richiesta di concordato e di avere chiesto un breve rinvio funzionale alla formalizzazione della proposta. Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la . richiesta, così anticipando l’applicazione della norma che impone il rispetto del termine di 15 giorni prima dell’udienza per la proposizione della proposta di concordato; norma che sarebbe entrata in vigore solo il 30 giugno 2023. Il difensore sostiene di avere assunto la difesa dell’imputato solo durante il giudizio di secondo grado, e di avere avuto perciò la necessità di studiare il fascicolo, così da non poter formalizzare la domanda di concordato prima di quella data.
2.2. In secondo luogo, si censurano vizi della motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. Si sostiene che la mancata prevalenza delle attenuanti sarebbe stata giustificata sulla base del divieto normativo di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.; disposizione che la difesa ritiene incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
2.3. Una terza censura è riferita al travisamento dei fatti e delle prove, nonché alla violazione dell’art. 131-bis cod. pen. Non si sarebbe considerato che l’imputato non è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza, non ha più commesso reati della stessa indole, non ha commesso condotte plurime,
abituali o reiterate, ma solo condotte contestuali tutte concentrate al 26 novembre 2018.
La sentenza è stata impugnata anche nell’interesse di NOME.
3.1. In primo luogo, si denunciano la violazione della legge n. 210 del 2008 e vizi della motivazione quanto alla ritenuta non occasionalità dell’attività di raccolta di rifiuti. Non si sarebbero considerati la mancanza di una forma organizzata di tipo imprenditoriale, nonché lo scarso valore dei rifiuti stessi, trasportati abusivamente da soggetti indigenti allo scopo di guadagnare una modesta somma di denaro.
3.2. Con un secondo motivo di doglianza, riferito alla fattispecie di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, si denunciano la violazione di tale disposizione e vizi della motivazione. I giudici di merito avrebbero dovuto considerare che le mazze da baseball e i coltelli da cucina erano utilizzati per frammentare i rifiuti raccolti non per offendere soggetti terzi.
3.3. In terzo luogo, si censurano la violazione dell’art. 707 cod. pen. e vizi della motivazione quanto alla natura degli strumenti sequestrati, che – secondo la difesa – non erano destinati a commettere reati contro il patrimonio, ma semplicemente alla lraccolta dei rifiuti metallici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile.
GLYPH 4.1. Deve escludersi la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen.., perché, dalla stessa prospettazione difensiva, emerge che all’udienza del 16 marzo 2023 non era stata rq:szi depositata una richiesta di concordato, ma solo una procura speciale, in vista della futura potenziale richiesta in tal senso. Ed è questa – e non una indebita anticipazione dell’applicazione del testo attualmente vigente dell’art. 599-bis cod. proc. pen. – la ragione per la quale la Corte d’appello ha ritenuto di procedere al giudizio, rilevando la mancanza della formulazione di una richiesta di concordato nell’udienza di discussione, ultimo momento utile.
Ne discende la manifesta infondatezza della prima censura del ricorrente.
4.2. Il secondo motivo – relativo alla ritenuta equivalenza tra le circostanze ‘attenuanti generiche e la recidiva – è inammissibile, in quanto formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione. In mancanza di specifica censura e in applicazione del principio devolutivo, la Corte d’appello ha correttamente omesso di pronunciarsi sul punto, con la conseguenza della preclusione di ogni rilievo in sede di legittimità.
4.3. Anche la censura riferita alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile. La difesa non riesce a confutare, sul piano della tenuta logica, le corrette affermazioni della sentenza impugnata secondo cui è accertata la reiterazione, trattandosi di soggetto recidivo, e deve essere esclusa l’occasionalità, per la presenza di un’organizzazione dell’attività abusiva, seppure rudimentale.
Inammissibile è anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME, in quanto basato su censure meramente ripetitive dei motivi di appello, che non tengono conto della motivazione del provvedimento impugnato e richiedono una rivalutazione del merito preclusa dall’art. 606 cod. proc. pen.
5.1. Quanto alla prima doglianza, riferita ad una pretesa occasionalità dell’attività di raccolta di rifiuti, è sufficiente osservare che la difesa non consider le stesse dichiarazioni degli imputati, riscontrate dalla disponibilità di un veicolo con le sponde del cassone innalzate in modo da aumentare la capacità di trasporto illecito, da cui emerge – secondo la corretta valutazione della sentenza di appello – un’organizzazione imprenditoriale, seppure rudimentale.
5.2. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al secondo motivo di doglianza,·riferito alla fattispecie di cui all’art. 4 della legge n. 110 d 1975, perché il ricorrente si limita a riproporre la prospettazione secondo cui le mazze da baseball e i coltelli da cucina erano utilizzati per frammentare i rifiuti raccolti, la cui verosimiglianza è già stata motivatamente esclusa in primo e secondo grado.
5.3. Del pari, in relazione agli strumenti di cui al terzo motivo.di doglianza oggetto della contestazione ex art. 707 cod. pen. – la difesa non effettua una logica confutazione dell’affermazione della sentenza di appello secondo cui detti strumenti, tipicamente destinati alla commissione di reati contro il patrimonio, non possono svolgere alcuna funzione nella raccolta illecita di materiale ferroso tale da giustificarne il porto.
Per questi motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spés processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023.