Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando Ripetere i Motivi d’Appello Non Paga
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come un ricorso inammissibile possa derivare proprio da questo equivoco. La decisione sottolinea un principio fondamentale: presentare ricorso in Cassazione non significa avere una terza possibilità di discutere il merito della causa, ma contestare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per reati di bancarotta. L’imputata, dopo essere stata giudicata colpevole sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La speranza era quella di ottenere un annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito è stato netto e ha confermato le decisioni precedenti, non entrando nemmeno nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni: Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte Suprema ha liquidato il ricorso come inammissibile sulla base di motivazioni procedurali chiare e rigorose, che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente prima di approcciare il giudizio di legittimità.
### La Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Il primo e fondamentale errore contestato alla ricorrente è stato quello di aver semplicemente ‘copiato e incollato’ i motivi già presentati nel giudizio d’appello. La Cassazione ha ribadito che il ricorso non può essere una sterile riproposizione delle stesse censure. È necessario, invece, che l’atto si confronti criticamente con la sentenza che si intende impugnare, evidenziando in modo specifico dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione.
### Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Strettamente collegato al punto precedente, il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché, implicitamente, chiedeva ai giudici di legittimità di effettuare una ‘diversa ricostruzione fattuale’. In altre parole, si chiedeva alla Corte di rivalutare le prove e le testimonianze per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo è un compito che esula completamente dalle competenze della Cassazione. La Corte non è un ‘terzo grado di merito’ e non può sostituire la propria valutazione delle fonti probatorie a quella, logicamente motivata, dei giudici che l’hanno preceduta.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è automaticamente condannato a sostenere i costi del procedimento. Ma non solo: la legge prevede anche il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna per bancarotta, ma aggiunge un ulteriore onere economico per la ricorrente, a dimostrazione della serietà e del rigore con cui va affrontato il giudizio di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riprodurre i motivi già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e chiedendo una nuova valutazione dei fatti, non permessa in Cassazione.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione?
Non si può chiedere di riesaminare le prove o di fornire una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il suo compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di decidere nuovamente sul merito della causa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 marzo 2024 del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME dei reati di bancarotta a lei ascritti e l’aveva condannata alla pena di giustizia;
che i motivi di ricorso dell’imputata sono inammissibili in quanto si limitano a riprodurre i corrispondenti motivi di appello, senza confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di merito a base della sua decisione, nonché ad invocare una diversa ricostruzione fattuale cui si dovrebbe pervenire a seguito di una diversa valutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.