Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la c ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanziona diniego dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha riproposto le stes già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con m del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurispruden Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione f motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal g gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indete anche per fa mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione im quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può i te esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che con dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugn senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Sc Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I giudici di merito hanno invero reso motivazione esaustiva congrua, non manife illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per p del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. p necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essen l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 dei 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). GLYPH Nella specie, la Corte territoriale ha sottolineato che il COGNOME, già sanzionato per analogo reato, stav un passeggero a bordo dell’auto da lui condotta, dimostrando evidente pervicacia nel di infrazione della legge, rivelatrici della intensità del dolo nonché certamente fori messa in pericolo del bene tutelato. Quanto alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per c riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente mo
giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragi riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.i. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della co diminuente, non è più sufficiente d solo stato di incensuratezza del (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza a. 39566 del 16/ Rv. 270986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cf Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Nel caso in esame, la Corte terr correttamente applicato detti principi, osservando che nei caso di specie non eran elementi positivi, anzi, ha sottolineato i precedenti penali del reo, di cui uno spec
In ordine alla dosimetria della pena, va infine rammentato che l’esercizio discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura pensiero del giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effett ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – p trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in ca confutazione , tanto più quando viene applicata una pena al di sotto del medio edittal Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dei pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e ai versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024