Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è Inutile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione dei processi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non apporta nuovi e specifici elementi di critica alla sentenza d’appello. Analizziamo una decisione che riguarda un caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest per capire i confini di questo importante istituto processuale.
Il Contesto del Caso: Rifiuto dell’Alcoltest e Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ovvero il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza. La condanna, emessa dal Tribunale di primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta mancanza e illogicità della motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio, cioè la pena inflitta. In particolare, la difesa contestava le scelte del giudice in merito alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Secondo la Corte, il ricorso era ‘manifestamente infondato’ perché si limitava a riproporre le stesse identiche questioni già esaminate e respinte con motivazione coerente e adeguata dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato non ha criticato in modo specifico le ragioni della sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente ripetuto le sue lamentele.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati della sua giurisprudenza, che costituiscono un vero e proprio vademecum per chiunque intenda adire l’ultimo grado di giudizio.
La Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il primo e più importante motivo di inammissibilità è stata la mancanza di specificità del ricorso. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che un ricorso non può essere una fotocopia dei motivi d’appello. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Se l’atto si limita a ripetere argomenti già discussi e motivatamente respinti, senza confutare le specifiche argomentazioni del giudice precedente, esso è ‘aspecifico’ e, di conseguenza, inammissibile.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Anche la critica sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha ricordato che, soprattutto dopo la riforma del 2008, per ottenere questo beneficio non è più sufficiente l’assenza di precedenti penali (la cosiddetta ‘incensuratezza’). Il giudice deve riscontrare elementi di segno positivo nella condotta o nella personalità dell’imputato. Nel caso di specie, non solo mancavano tali elementi positivi, ma la Corte territoriale aveva addirittura evidenziato elementi negativi, come i precedenti specifici e recenti del reo. Pertanto, la decisione di negare le attenuanti era legittimamente motivata.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che un ricorso per cassazione deve essere un atto mirato e specifico, che demolisce punto per punto la motivazione della sentenza precedente, e non una generica riproposizione di doglianze. La seconda è che la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere motivata sulla base di elementi concreti e positivi, non essendo più sufficiente una ‘fedina penale pulita’. La conseguenza di un ricorso presentato senza rispettare questi canoni è la sua dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando manca di specificità, ovvero quando si limita a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
La semplice assenza di precedenti penali è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, specialmente dopo la riforma del 2008, per la concessione delle attenuanti generiche non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, ma è necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna p dal Tribunale di Mantova in ordine al reato di cui alrart.186′ comma 7, CdS..
L’esponente lamenta mancanza ed iffogicità della motivazione in merito al tra sanzionatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminat con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad au argomentata confutazione.
Quanto alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, costituisce approdo co della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconosci circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dai giudice con di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell disposta con il d.i. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuen sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01 Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato det osservando che nel caso di specie non erano ravvisabili elementi positivi, anzi, ha s precedenti specifici del reo, anche recenti. Va rammentato inoltre che l’esercizi discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura il pensiero del giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effett ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pu trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rile decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in ca confutazione (ex multis, Sez. 2, a. 36104 del 27/0412017, Mastro, Rv. 271243)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il iConsi