Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta avere ragione nel merito: è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti di forma e sostanza. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per appropriazione indebita. Questa decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso: Un’appropriazione da 56.000 Euro
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di appropriazione indebita. L’imputato era accusato di essersi illecitamente impossessato di una somma considerevole, pari a 56.000 euro, omettendo di restituirla al legittimo proprietario. La Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo tempestiva la querela presentata dalla parte offesa e configurato il delitto nella mancata restituzione del denaro.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: Si contestava la tardività della querela e la stessa configurabilità del reato di appropriazione indebita.
2. Erronea applicazione delle norme sulle circostanze: Si criticava il riconoscimento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.), il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda su principi consolidati sia in materia processuale che sostanziale.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché i suoi argomenti erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte di Appello. La Cassazione ricorda che il ricorso non può essere un duplicato dell’appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata. In assenza di tale critica, i motivi sono solo ‘apparenti’ e non assolvono alla loro funzione.
La Valutazione dell’Aggravante e della Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha stabilito che la valutazione dell’entità del danno (56.000 euro) come ‘oggettivamente rilevante’ era corretta e rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. Allo stesso modo, il bilanciamento delle circostanze, conclusosi con un giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti, è stato ritenuto congruamente motivato e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. Infine, l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata giustificata non solo dall’ingente somma, ma anche dalla ‘perseveranza’ dell’imputato nel trattenere il denaro, elementi che rendono il fatto tutt’altro che tenue.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e dirette. Un ricorso per Cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello senza attaccare specificamente la logica giuridica della decisione di secondo grado. Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllore della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione. Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato su ogni punto: la tempestività della querela, l’integrazione del reato, la sussistenza dell’aggravante e l’impossibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. Di fronte a una motivazione completa e logica, un ricorso generico non può che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso per Cassazione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario dimostrare un vizio di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo conferma la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento guarda all’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già dedotti e respinti dalla Corte di Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Come ha giustificato la Corte la presenza dell’aggravante del danno patrimoniale rilevante?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto la somma di 56.000 euro ‘oggettivamente rilevante’ ai fini dell’aggravante, a prescindere dalla consistenza patrimoniale della parte danneggiata. Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice e, se motivata, non è sindacabile in Cassazione.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La sua applicazione è stata esclusa a causa dell’entità significativa della somma appropriata e della circostanza che l’imputato ‘ha perseverato nel ritenere le somme’. Questi elementi sono stati considerati incompatibili con la ‘tenuità’ del fatto richiesta dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l’erronea applicazione della legge ai sensi dell’art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla tar della querela ex art. 124 cod. pen. ed alla configurabilità del reato di appropriazion indebita, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolar pagg. 2-6 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di Appello ha valutato tempestiva la querela avuto riguardo al dispiegarsi degli eventi ed integrato il delitto appropriazione indebita in considerazione della mancata restituzione della somma oggetto di appropriazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo ricorso che contesta cumulativamente l’erronea applicazione degli artt. 61 n.7, 69 e 131 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen., la Corte di appello ha valorizza l’entità della somma (euro 56.000) oggetto di appropriazione indebita, ritenuta “oggettivamente rilevante a prescindere dalla consistenza patrimoniale della parte danneggiata”. Detta somma è stata considerata anche ai fini del giudizio di bilanciamento, espresso in termini di equivalenza e non di prevalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata, dovendosi ricordare che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del poter valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838);
considerato che l’entità degli ammanchi e la circostanza che “lo COGNOME ha perseverato nel ritenere le somme di cui si era indebitamente appropriato”, sono state pertinentemente richiamate per escludere la invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 6) sicchè anche sotto tale profilo la sentenza appa adeguatamente motivata e conforme al dato normativo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/09/2025