Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello per Genericità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici e non meramente ripetitivi. Questo caso evidenzia come la genericità e la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive possano portare a una rapida chiusura del procedimento, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che aveva confermato la sua responsabilità penale. La difesa dell’imputato aveva tentato di smontare l’impianto accusatorio contestando la sussistenza stessa del reato, in particolare la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo. Sostanzialmente, si affermava che l’imputato non avesse agito con la coscienza e la volontà di commettere il fatto illecito.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6708/2024, ha respinto il ricorso senza entrare nel merito della questione, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale che ogni difensore deve tenere a mente quando si rivolge al giudice di legittimità.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo di rigetto è stata la natura del ricorso stesso. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano meramente reiterativi e oppositivi rispetto alla sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove e specifiche critiche di legittimità alla decisione della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nel grado precedente. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Valutazione del Dolo e della Gravità del Fatto
La Corte ha inoltre condiviso pienamente la valutazione fatta dai giudici di merito riguardo all’elemento psicologico del reato. La sentenza d’appello aveva correttamente desunto la sussistenza del dolo dalle modalità oggettive con cui il fatto era stato commesso. Allo stesso modo, è stata respinta la tesi della particolare tenuità dell’offesa, che la difesa cercava di argomentare sulla base di una presunta breve durata dell’allontanamento e sull’assenza di altri illeciti commessi successivamente. Per la Cassazione, questi elementi sono stati ritenuti irrilevanti o non provati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è netta: il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione si basa sulla constatazione che l’appello è privo di specificità e si contrappone in modo sterile alla congrua motivazione della sentenza di secondo grado, la quale era fondata su una valutazione complessiva e logica delle modalità del fatto. La Corte ribadisce un principio consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio sul merito, ma solo per contestare vizi di legittimità (cioè errori di diritto) della decisione impugnata. La manifesta infondatezza dei motivi, unita alla loro genericità, ha quindi portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, individuando specifici vizi di legge nella sentenza impugnata e argomentandoli in modo puntuale. La semplice riproposizione delle tesi difensive già sconfitte nei gradi di merito è una strategia destinata al fallimento e comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che l’accesso alla giustizia di legittimità non può essere utilizzato a scopi meramente dilatori o esplorativi.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche censure di legittimità.
Come ha valutato la Corte l’argomento della mancanza di dolo da parte dell’imputato?
La Corte ha confermato l’approccio dei giudici di merito, secondo cui la sussistenza del dolo (l’intenzione di commettere il reato) era stata correttamente desunta dalle modalità oggettive del fatto, così come descritte nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo e oppositivo a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, fondata sulla valutazion complessiva delle modalità del fatto;
rilevato che con l’appello la difesa aveva contestato la sussistenza del reato (non mancanza di dolo), invece, desunta dalle oggettive modalità del fatto, descritte in sentenz (pg. 3);
considerato che i giudici hanno escluso la mimimalità del fatto, asseritamente desumibile dalla mancanza di volontà di eludere i controlli e dalla stessa valutazione espressa in ord all’aumento di pena per la recidiva pluriqualificata (oggetto dell’appello del PG, poi rinunci rilevando che non vi era alcuna evidenza della breve durata dell’allontanamento e, quindi, dell particolare tenuità dell’offesa nonché dando atto dell’irrilevanza del fatto che, a se dell’evasione l’imputato non avesse commesso altri illeciti( Pag.3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierestensore
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