Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa si Limita a Ripetere se Stessa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6040 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa che non riesce a superare le argomentazioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre uno spunto cruciale sull’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di cessione di sostanze stupefacenti. L’imputato, ritenuto colpevole sulla base di prove concrete, tra cui le dichiarazioni di due acquirenti, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un ribaltamento della decisione.
La difesa ha basato parte della sua strategia su un elemento specifico: l’esito negativo di una perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’imputato. Secondo la tesi difensiva, l’assenza di droga in casa avrebbe dovuto indebolire il quadro accusatorio. Tuttavia, il ricorso non ha introdotto nuovi elementi significativi, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione fosse una mera ‘replica’ di profili di censura già adeguatamente valutati, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza di secondo grado.
La Replica dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo punto critico sollevato dai giudici è la natura ripetitiva del ricorso. Invece di contestare specificamente i passaggi logico-giuridici della sentenza d’appello, la difesa si è limitata a ripresentare le stesse argomentazioni. Questo comportamento rende il ricorso ‘aspecifico’, poiché non adempie alla sua funzione di critica mirata alla decisione impugnata, trasformandosi in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa preclusa in sede di legittimità.
L’irrilevanza della Perquisizione Negativa
La Cassazione ha poi smontato l’argomento difensivo relativo alla perquisizione. I giudici hanno chiarito che l’imputazione non riguardava la detenzione illecita di stupefacenti (reato che sarebbe stato smentito dall’assenza di droga in casa), ma la loro cessione. Le prove decisive erano le dichiarazioni degli acquirenti, che confermavano le avvenute vendite. L’esito della perquisizione era, quindi, inconferente e non in grado di scalfire la solidità delle prove relative agli episodi di spaccio, già conclamati dalle emergenze processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso per Cassazione non può essere una generica lamentela contro la sentenza. Deve, al contrario, individuare con precisione il vizio di legge o il difetto logico nella motivazione del giudice precedente e argomentare perché tale vizio dovrebbe portare all’annullamento della decisione. In questo caso, il ricorso era totalmente estraneo alla logica della sentenza impugnata, non riuscendo a metterne in discussione la coerenza e la correttezza giuridica. L’inammissibilità, pertanto, non è stata solo una formalità, ma la conseguenza diretta di un’impugnazione carente nei suoi requisiti essenziali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione deve essere un atto tecnico ponderato e non un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure puntuali, pertinenti e capaci di dialogare criticamente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile e le relative sanzioni pecuniarie.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, risultando così generico e non specifico nel contestare le motivazioni della sentenza d’appello.
Perché l’esito negativo della perquisizione domiciliare è stato considerato irrilevante?
L’esito negativo della perquisizione è stato ritenuto irrilevante perché l’accusa era di cessione (spaccio) di stupefacenti, provata dalle dichiarazioni degli acquirenti, e non di detenzione. L’assenza di droga in casa non smentisce le precedenti vendite.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6040  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
S
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente c:orretti, puntuali r al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese in relazione alle emergenze processuali offerte dalle dichiarazioni provenienti dai due cessionari nonché l’assorbente valutazione di inconferenza spesa con riguardo al riferimento fattuale reso dal difesa all’esito, negativo, della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’impu considerando il portato della imputazione, che ineriva a fatti di cessione, conclamata dal emergenze acquisite, e non di detenzione illecita dello stupefacente in oggetto), argomentazion rimaste peraltro integralmente estranee all’impugnazione così da rimarcarne anche la evidente aspecificità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.