Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4730  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PIMONTE il DATA_NASCITA
NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen., riducendo la pena inflitta al primo;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità degli imputati, si risolve in inammissibili doglianze in fatto sulla valutazione delle prove (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante delle “più persone riunite” è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata riduzione della pena nei confronti di COGNOME NOME nonostante l’intervenuta riduzione della pena in favore di COGNOME NOME, è manifestamente infondata poiché la Corte di appello ha ridotto l’entità della pena al secondo al fine di equipararla a quella applicata alla prima, per eliminare la difformità di trattamento scelta dal primo giudice;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in suo favore, perché l’attività della parte si è sostanziata nella trasmissione tardiva di conclusioni scritte e nota spese avvenuta soltanto il 9 gennaio 2024; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di
liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 26364).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 18/01/2024