Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna Definitiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere il funzionamento del sistema delle impugnazioni nel processo penale. In particolare, evidenzia le conseguenze di un ricorso inammissibile, presentato senza addurre nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado. Questo caso dimostra come la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non solo sia inefficace, ma comporti anche sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenuto colpevole di un reato connesso agli stupefacenti, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo gravame si concentravano su due punti principali: la richiesta di una rideterminazione della pena e la riqualificazione del fatto in un’ipotesi di reato meno grave, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (il cosiddetto ‘fatto di lieve entità’).
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato una criticità fondamentale: i motivi proposti non erano nuovi. Essi si limitavano a ripresentare, in modo pressoché identico, le stesse censure che erano già state adeguatamente esaminate e motivatamente respinte dai giudici della Corte d’Appello. In gergo tecnico, i motivi sono stati definiti ‘meramente riproduttivi’. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione del dibattito già avvenuto in appello, ma deve contenere critiche specifiche e puntuali al ragionamento logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata.
La Valutazione della Condotta Criminosa
Oltre a rilevare il vizio procedurale, la Corte ha comunque ribadito la correttezza della qualificazione giuridica data dai giudici di merito. La decisione di non concedere l’attenuante del fatto di lieve entità è stata considerata ben fondata. I giudici hanno tenuto conto di elementi concreti emersi nel processo, quali:
*   Le modalità e le circostanze della condotta.
*   Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta.
*   Il numero di dosi che sarebbe stato possibile ricavare dalla sostanza sequestrata.
Questi fattori, nel loro insieme, delineavano un quadro di gravità tale da escludere la possibilità di applicare la fattispecie più lieve.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto, senza contestare specificamente le ragioni giuridiche della decisione d’appello, non assolve a questa funzione e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse già fornito una risposta corretta e giuridicamente argomentata alle doglianze dell’imputato, rendendo il successivo ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva, e la condanna passa in giudicato. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come precisato dalla Corte Costituzionale, ha una funzione dissuasiva: scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario. La decisione, quindi, riafferma un principio cruciale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e non può tradursi in un abuso dello strumento processuale.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano ‘meramente riproduttivi’, ovvero si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche al ragionamento giuridico della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la qualificazione giuridica del reato?
La Corte ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica basandosi sugli elementi emersi dalla sentenza impugnata, quali le modalità e le circostanze della condotta, il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta e il numero di dosi che ne potevano essere ricavate.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4374  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BAR[
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti (concernenti la determinazione della pena e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
considerato che la qualificazione giuridica della condotta criminosa deve reputarsi corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023