Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
L’ordinanza n. 3912/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un approccio processuale non corretto possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Quando un imputato si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare questioni di pura legittimità, il rigetto da parte della Suprema Corte è una conseguenza quasi certa. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti alla Base del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua condanna, basandosi su una valutazione dei fatti e delle prove che l’imputato contestava. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di adire la Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
I Motivi del Ricorso: Una Strategia Difensiva Inefficace
La difesa dell’imputato si fondava principalmente su due argomenti:
1. Inattendibilità della persona offesa: Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione sostenendo che le dichiarazioni della vittima del reato non fossero credibili. Si trattava di un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove testimoniali, già effettuata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
2. Carenza dell’elemento psicologico: In secondo luogo, si contestava il difetto di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Anche in questo caso, si trattava di una censura che mirava a una rivalutazione del merito della vicenda, piuttosto che a evidenziare un errore di diritto.
La Decisione della Corte e la Motivazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, rilevando un difetto fondamentale nella struttura stessa dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che entrambi i motivi di ricorso erano “privi di specificità” e “reiterativi”. In altre parole, l’imputato non ha fatto altro che riproporre le medesime ragioni già ampiamente discusse e ritenute infondate dai giudici di merito. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva già confermato con una motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici la sentenza del Tribunale, che aveva analizzato l’attendibilità della persona offesa e ne aveva indicato i riscontri.
Analogamente, anche la censura sull’elemento psicologico del reato è stata considerata una semplice riproposizione di profili di fatto, già adeguatamente esaminati e respinti in appello. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito” e non può riesaminare i fatti o la credibilità dei testimoni, a meno che non emerga un vizio logico manifesto o un errore giuridico nella motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, tali vizi erano del tutto assenti.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi specifici previsti dalla legge, come la violazione di norme giuridiche o vizi logici evidenti nella motivazione, e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere una terza valutazione dei fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, questo serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi mirati e tecnicamente fondati, evitando di riproporre argomentazioni fattuali già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente reiterativi, ossia riproponevano le stesse argomentazioni di fatto già esaminate e respinte con motivazione logica e corretta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo non identifica un errore specifico di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata, ma si limita a contestare genericamente la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, riproponendo le stesse ragioni già discusse.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla denunziata inattendibilità della persona offesa, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito in quanto la Corte territoriale ha congruamente confermato, richiamandola, la sentenza del Tribunale, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, si era già espresso in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ne aveva puntualmente indicato riscontri;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato, è altresì reiterativo di profili di censura in punto di fatto g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di appello (si veda, in proposito, pag. 1);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid nte