Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente contestare la decisione precedente; è necessario formulare motivi specifici che rientrino nei limiti del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su censure ripetitive e contestazioni di merito, porti non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenuto responsabile di una condotta violenta finalizzata a opporsi a un atto d’ufficio, decideva di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava essenzialmente su due motivi: il primo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo criticava la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito.
La Valutazione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Questa decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei due motivi di impugnazione, entrambi ritenuti non idonei a superare il vaglio di legittimità.
Il Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure sulla Responsabilità
La Corte ha osservato che il primo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato, era meramente riproduttivo di censure già sollevate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. I giudici di merito avevano già analizzato e motivato adeguatamente il perché la condotta violenta fosse stata interpretata come un’opposizione a un atto d’ufficio. Riproporre gli stessi argomenti in Cassazione senza addurre nuove e specifiche critiche di legittimità rende il motivo generico e, pertanto, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Critica sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma secondo la Suprema Corte, questa censura si traduceva in una critica di fatto all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo aveva correttamente motivato la sua decisione, basandosi su elementi concreti come la gravità della condotta e i precedenti a carico dell’imputato, che deponevano a sfavore della concessione del beneficio.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. La Corte non può rivalutare i fatti o la credibilità delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i motivi del ricorso non sollevavano questioni di diritto, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle scelte discrezionali del giudice, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La riproposizione di argomenti già disattesi e la critica all’apprezzamento di merito del giudice configurano i classici vizi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge per i casi di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un importante monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere il merito della causa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte una semplice ripetizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, e in parte una critica sulla valutazione di fatto (come la concessione delle attenuanti generiche), che non può essere oggetto del giudizio della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo la Corte non ha concesso le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché il giudice di merito, con una valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione, ha considerato l’assenza di elementi favorevoli, tenendo conto sia della gravità della condotta dell’imputato sia dei suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ERICE il 12/08/1991
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che riconosciuto la condotta violenta del ricorrente evidentemente diretta ad opporsi all’atto di u degli operanti;
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merit ha valutato l’insussistenza di elementi favorevoli, sia in ragione della gravità della condott dei precedenti a suo carico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024