Ricorso Inammissibile: Limiti alla Difesa e Valutazione delle Prove
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre importanti chiarimenti su diversi aspetti del diritto e della procedura penale, confermando una condanna per lesioni, tentata violenza privata e danneggiamento. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sottolinea i rigorosi confini entro cui deve muoversi l’imputato nell’impugnare una sentenza, specialmente davanti al giudice di legittimità. Analizziamo i punti salienti di questa pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di tre distinti reati: lesioni personali aggravate, tentata violenza privata e danneggiamento aggravato. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi principali per contestare la sentenza.
I Motivi del Ricorso: una Strategia Difensiva a Quattro Punte
La difesa ha articolato il proprio ricorso su quattro argomenti distinti, cercando di scardinare la decisione della Corte d’Appello sotto diversi profili:
1. Violazione del Diritto di Difesa: Si lamentava l’illegittima revoca dell’ordinanza che aveva ammesso i testimoni della difesa durante il processo di primo grado. Secondo il ricorrente, tale decisione avrebbe violato il diritto di “difendersi provando”, sancito dal codice di procedura penale e dai principi europei.
2. Errata Valutazione della Legittima Difesa: Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa. La difesa sosteneva che i giudici avessero travisato la testimonianza di una persona anziana intervenuta, interpretandola erroneamente.
3. Vizio di Motivazione sulla Violenza Privata: Si contestava la logicità della motivazione con cui era stata affermata la responsabilità per il reato di tentata violenza privata.
4. Insussistenza dell’Aggravante: L’ultimo motivo negava la sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede per il reato di danneggiamento, commesso su una vettura.
Le Motivazioni della Cassazione: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, giudicandoli manifestamente infondati. Esaminiamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Sulla Revoca dei Testimoni
La Corte ha chiarito che il Tribunale non ha revocato implicitamente l’ammissione dei testi, ma ha valutato, in modo insindacabile, la loro “sopravvenuta superfluità”. In altre parole, alla luce delle prove già raccolte, l’ascolto di ulteriori testimoni è stato ritenuto non necessario. Inoltre, la Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di interpretare direttamente frammenti probatori, ma di controllare la coerenza logica del ragionamento dei giudici di merito. Il ricorso, su questo punto, chiedeva una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Sulla Legittima Difesa e il Travisamento della Prova
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico e coerente, basandosi sulle testimonianze concordi di più persone. Queste avevano riferito che l’intervento della persona anziana era avvenuto durante un’aggressione già in corso, escludendo così la possibilità di una reazione difensiva. La Corte ha inoltre evidenziato la sproporzione della reazione, un altro elemento che impedisce di invocare la legittima difesa. Il tentativo di far valere un “travisamento della prova” è fallito perché non si è dimostrato un errore palese, ma si è semplicemente proposta una lettura alternativa delle testimonianze, non consentita in Cassazione.
Sulla Responsabilità Penale e l’Aggravante del Danneggiamento
Infine, la Corte ha respinto le censure relative alla responsabilità per la violenza privata e al danneggiamento aggravato. Per il primo reato, ha ribadito il principio secondo cui la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né confrontare la loro motivazione con “modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”.
Per quanto riguarda l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, la Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza. Sussiste l’aggravante quando il bene (in questo caso, un’auto) è lasciato in un luogo pubblico dove il proprietario non può esercitare una vigilanza costante. La presenza accidentale del proprietario al momento del fatto non è sufficiente a escludere l’aggravante, se non dimostra una reale possibilità di sorveglianza continua sul bene.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce alcuni principi cardine del processo penale e dei limiti del giudizio di legittimità. In primo luogo, il diritto alla prova non è assoluto e può essere limitato dalla valutazione del giudice sulla sua rilevanza e non superfluità. In secondo luogo, la legittima difesa richiede requisiti stringenti di attualità del pericolo e proporzionalità della reazione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito se motivata logicamente. Infine, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. La dichiarazione di ricorso inammissibile e la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria servono da monito sull’importanza di presentare motivi di ricorso solidi e pertinenti alla funzione del giudice di legittimità.
Può un giudice escludere i testimoni della difesa dopo averli ammessi?
Sì, secondo la Corte, un giudice può ritenere superfluo l’ascolto di un testimone, anche se precedentemente ammesso, se le prove già acquisite sono considerate sufficienti per la decisione. Questa valutazione, se non illogica, non è sindacabile in Cassazione.
Quando è applicabile la legittima difesa in una aggressione?
La legittima difesa non è applicabile se la persona interviene in un’aggressione già in corso e, soprattutto, se la sua reazione è sproporzionata rispetto all’offesa. La sentenza chiarisce che la valutazione di questi elementi si basa sull’analisi dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Danneggiare un’auto parcheggiata in strada è sempre un reato aggravato?
Sì, di norma integra l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. La Corte ha specificato che questa aggravante sussiste quando il proprietario si affida alla protezione della collettività, non potendo esercitare una sorveglianza costante. La sua presenza casuale al momento del fatto non esclude l’aggravante, a meno che non dimostri una concreta possibilità di vigilanza continua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 04/11/1976
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 aprile 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 17 marzo 2021 con la quale l’imputato era stato condannato per i reati di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.), di tentata violenza privata (artt. 56,610 cod. pen) e di danneggiamento aggravato (art. 635 comma secondo cod. pen.).
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto alla illegittima revoca dell’ordinanza annmissiva dei testi della difesa nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado, è manifestamente infondata perché smentita dagli atti processuali. Questa Corte ha ritenuto che la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della lor superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall’ar 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166). Nel caso di specie, il Tribunale non ha implicitamente revocato il teste della difesa dichiarando chiusa l’istruttoria dibattimentale, ma ha ravvisato con valutazione insindacabile, la sopravvenuta superfluità dell’ascolto.
A ciò si aggiunga che nel rivalutare la riproposta eccezione, la Corte di appello, al di là delle motivazioni di natura strettamente processuale, ha respinto la integrazione istruttoria, escludendo la decisività del contributo dichiarativo sulla base delle risultanze istruttorie. Sul punto il motivo di ricorso è aspecifico offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari e sollecitando quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro COGNOME ed altri, Rv. 253774).
-Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen., nonché travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quanto alla deposizione del teste COGNOME è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione immune da vizi logici (p.5) ed in fatto, ha evidenziato che COGNOME e i testi COGNOME e COGNOME hanno concordemente riferito che la persona anziana scesa dall’auto ( Margottini) era intervenuta ad aggressione in corso, escludendosi così un intervento di
COGNOME in suo favore; ha valorizzato altresì il requisito della sproporzione della reazione.
Considerato che il terzo motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla responsabilità ex artt. 56 e 510 cod.pen. è manifestamente infondato in ragione della preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (S. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Ritenuto che il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.635 comma secondo cod. pen. in relazione all’art. 625 n.7 cod.pen. e alla esposizione della vettura alla pubblica fede, è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte second cui in tema di danneggiamento, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l’agente abbia fatto affidamento sull’ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l’accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l’esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene). (Conf., Sez. 4, n. 10367 del 1990, Rv. 184911 – 01) (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021,);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.