Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non sollevano questioni di diritto, ma tentano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Quando un ricorso è manifestamente infondato o ripropone le stesse argomentazioni già respinte, l’esito è quasi sempre un ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come vedremo analizzando questo caso specifico di fuga dopo un incidente.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Velletri per il reato previsto dall’art. 189, comma 7, del Codice della Strada, ovvero per essersi allontanato dal luogo di un sinistro con danni alle persone. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Non rassegnato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la sua colpevolezza.
Le Argomentazioni Difensive: Un Tentativo di Riesame del Fatto
I motivi presentati dalla difesa si concentravano su tre punti chiave, tutti volti a rimettere in discussione la valutazione del merito della vicenda effettuata dai giudici dei gradi precedenti:
1. Inattendibilità delle persone offese: La difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero ignorato le doglianze relative alla presunta scarsa credibilità delle persone coinvolte nel sinistro.
2. Mancanza di motivazione: Veniva lamentata una carenza di motivazione specifica sulla ragione per cui le testimonianze delle persone offese fossero state ritenute attendibili.
3. Stato di necessità: Si argomentava che l’imputato era stato costretto ad allontanarsi precipitosamente dal luogo dell’incidente, invocando una causa di giustificazione che avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e le testimonianze, un’attività che, per sua natura, è preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione concisa ma perentoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi sollevati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi sono stati qualificati come ‘manifestamente infondati’ e ‘riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale’.
In altre parole, la Corte ha rilevato che l’imputato non stava denunciando un errore di diritto (una violazione o un’errata applicazione della legge), ma stava semplicemente riproponendo le stesse obiezioni sui fatti che erano già state esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ruolo della Cassazione non è quello di essere un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare le prove, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Poiché le censure mosse non rientravano in questo ambito, il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna penale è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente alla prassi consolidata, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza impugnata e non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio. Per gli operatori del diritto, è un monito a formulare i motivi di ricorso con estrema precisione, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e si limitavano a riproporre censure sui fatti già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’attendibilità dei testimoni davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa decisione, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è una questione di fatto riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità, ovvero davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VELLETRI il 13/01/1969
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il Gtutso dzi dal Tribunale di Velletri per il reato di cui all’art. 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
In data 9 luglio 2025 è pervenuta memoria difensiva, a firma dell’avv. NOME COGNOME con la quale reitera le ragioni del ricorso ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (Elusione del devoluto e conseguente violazione del principio devolutivo dell’appello riguardo alla dedotta inattendibilità delle persone offese; mancanza di motivazione in punto di inattendibilità delle persone offese; ulteriore elusione del devoluto e conseguente ulteriore violazione del principio devolutivo con riguardo al motivo per cui l’imputato è stato costretto ad allontanarsi precipitosamente dal sinistro) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
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