Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione priva di specificità. Quando i motivi di appello si limitano a ripetere argomentazioni già respinte, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, la sorte del ricorso è segnata. Analizziamo questa decisione per capire perché la genericità dei motivi è un errore fatale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per un reato previsto dall’art. 73, comma 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990), che punisce le condotte di spaccio di lieve entità. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha contestato la sentenza della Corte d’Appello su due fronti:
1. L’affermazione di responsabilità: si contestava la correttezza della valutazione che aveva portato alla condanna.
2. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche: si lamentava il diniego di una riduzione di pena basata su elementi non tipizzati dalla legge.
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità delle censure mosse dall’imputato. La Corte ha osservato che le doglianze relative all’affermazione di responsabilità non erano altro che “mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte in appello, senza però confrontarsi e criticare specificamente il “puntuale e logico apparato argomentativo” con cui la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di condanna. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si misura con questo aspetto è, per definizione, generico e quindi inammissibile.
Le Motivazioni: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza impugnata non era censurabile per aver negato le attenuanti generiche. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione adeguata per questa scelta, evidenziando “l’assenza di elementi positivi” a favore dell’imputato a fronte della “obiettiva gravità del fatto”. La decisione di concedere o meno le attenuanti generiche è un giudizio di merito ampiamente discrezionale del giudice, che, se logicamente motivato come in questo caso, non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: l’Onere di Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: il ricorso per cassazione deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione, ma è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata. L’incapacità di formulare critiche pertinenti e specifiche trasforma l’impugnazione in un atto sterile, destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con l’ulteriore conseguenza della condanna a sanzioni pecuniarie che si sommano alle spese legali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano generiche e si limitavano a ripetere censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni logiche della sentenza impugnata.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha motivato la sua decisione evidenziando l’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente e l’obiettiva gravità del fatto, una valutazione ritenuta corretta e non censurabile dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/08/2004
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18740/24 Louati
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merit adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 3);
Ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sente impugnata), a fronte della obiettiva gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10/2024