Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni di Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Attraverso l’analisi di questo caso, vediamo come i giudici di legittimità distinguono tra questioni di diritto, di loro competenza, e riesame dei fatti, precluso in questa sede.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La condanna si basava su prove concrete, in particolare sulle impronte digitali che collocavano inequivocabilmente l’imputato sulla scena del crimine e lungo il percorso di fuga. Il ricorso si articolava su due punti principali: la presunta erroneità della motivazione che aveva portato al giudizio di colpevolezza e la mancata sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili e manifestamente infondati, portando a una declaratoria complessiva di ricorso inammissibile.
Primo Motivo: La Reiterazione di Questioni di Fatto
La Cassazione ha osservato che il primo motivo di ricorso non sollevava questioni di legittimità o violazioni di legge, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato come la Corte di merito avesse già ampiamente e logicamente motivato la propria decisione, valorizzando le prove scientifiche (le impronte digitali) che non lasciavano dubbi sulla presenza dell’imputato sul luogo del delitto. La critica dell’imputato si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già disattesi, un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Secondo Motivo: La Mancata Sostituzione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato infondato. Il ricorrente lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte ha invece ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente adempiuto al suo onere di motivazione. La decisione di non concedere benefici era basata su una “prognosi infausta” circa il futuro comportamento del condannato. Tale previsione negativa era supportata da elementi oggettivi: gli innumerevoli precedenti penali, le modalità professionali con cui era stato commesso il reato e una “spiccata capacità a delinquere”. Di fronte a questi elementi, la scelta del giudice di merito è stata considerata logica e ben argomentata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono radicate in due pilastri del sistema processuale penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può rivalutare le prove o sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello dei giudici dei gradi inferiori, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria, cosa non avvenuta nel caso di specie. In secondo luogo, la determinazione della pena e la concessione di misure alternative rientrano nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Quando tale potere è esercitato con una motivazione adeguata e basata su criteri di legge, come la valutazione della pericolosità sociale del reo (art. 58, L. 689/1981), la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con fermezza i confini del ricorso in Cassazione. Dimostra che un appello basato sulla mera riproposizione di argomenti fattuali o sulla contestazione di una decisione discrezionale ben motivata è destinato all’insuccesso. La conseguenza diretta per il ricorrente è non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza dell’inutilità del ricorso presentato.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di questioni di fatto già analizzate e respinte dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato.
Su quali basi il giudice ha negato la sostituzione della pena detentiva?
Il giudice ha negato la sostituzione della pena sulla base di una prognosi infausta, motivata dagli innumerevoli precedenti penali dell’imputato, dalle modalità professionali del reato e dalla sua spiccata capacità a delinquere.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44870 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANZARO il 24/07/1972
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata, ove si disattende argomentatamente la tesi alternativa dedotta dalla difesa e si valorizzano logicamente le impronte digitali che collocano inequivocabilmente l’imputato sul luogo del delitto e poi lungo il percorso di fuga);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’omessa sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata, che evidenzia gli innumerevoli precedenti penali, le modalità professionali del fatto e la spiccata capacità a delinquere);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.