Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal impostata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990). L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su diversi punti: contestava la configurabilità stessa del reato, la mancata applicazione di alcune attenuanti (come quella prevista dall’art. 62, n. 5 c.p.) e l’esclusione della particolare tenuità del fatto. Infine, si doleva della pena inflitta, giudicata eccessiva perché leggermente superiore al minimo edittale.
Analisi della Decisione: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati, nel loro complesso, manifestamente infondati. La decisione si articola su tre pilastri argomentativi che chiariscono perché il ricorso non potesse trovare accoglimento.
### La Ripropozosizione di Questioni di Fatto
Il primo e il quarto motivo del ricorso, relativi alla configurabilità del reato e a un’attenuante, sono stati liquidati rapidamente. La Corte ha osservato che l’appellante non stava sollevando questioni di diritto (cioè di errata applicazione della legge), ma stava semplicemente riproponendo una valutazione dei fatti già ampiamente esaminata e risolta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
### L’Esclusione delle Attenuanti e la Coerenza della Motivazione
Un punto interessante riguardava un’apparente contraddizione. La Corte d’Appello aveva riconosciuto l’ipotesi lieve del reato (prevista dal comma 5 dell’art. 73), ma aveva negato altre attenuanti, come la particolare tenuità del fatto. Secondo la Cassazione, non vi è alcuna contraddizione. I giudici di merito avevano ampiamente motivato perché, nonostante il fatto fosse di lieve entità rispetto ad altri, non presentava i requisiti per l’applicazione di ulteriori sconti di pena. La motivazione è stata ritenuta logica e priva di vizi.
### La Giustificazione della Pena Superiore al Minimo
Infine, anche la critica sulla quantificazione della pena è stata respinta. La Corte ha ritenuto che la decisione di discostarsi, seppur di poco, dal minimo edittale fosse manifestamente infondata. I giudici di secondo grado avevano individuato specifici elementi fattuali, non contestati nel ricorso, che giustificavano pienamente una sanzione leggermente più aspra del minimo previsto dalla legge. Ciò rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito, se correttamente motivata.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi di appello devono denunciare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non possono limitarsi a una rilettura delle prove o a una critica della valutazione fattuale operata dai giudici precedenti. In questo caso, i motivi sono stati considerati una sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e pesanti per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione davanti alla Suprema Corte deve essere ponderata e fondata su solidi argomenti giuridici. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, con costi significativi sia in termini legali che economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati e consistevano principalmente nella riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente valutate e risolte nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile che un fatto sia considerato di lieve entità (art. 73, comma 5) ma non abbastanza tenue per altre attenuanti (art. 62, n. 4 c.p.)?
Sì, la Corte ha stabilito che non vi è contraddizione. La Corte d’Appello ha fornito una motivazione ampia e logica per spiegare perché, pur riconoscendo l’ipotesi lieve del reato, non sussistevano i presupposti per applicare l’ulteriore attenuante della particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46517 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/01/1982
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva;
ritenuto che il primo e quarto motivo (rispettivamente concernenti la configurabilità del reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’attenuante di cui all’art. 62, n.5 cp) sono manifestamente infondati e consistono nella riproposizione di questione in fatto già adeguatamente risolte dai giudici di merito;
rilevato che, in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine all’insussistenza dei presupposti applicativi di tali istituti, non potendosi neppure desumere la contraddittorietà della motivazione dal fatto che sia stata riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
ritenuto che l’ultimo motivo, concernente il discostannento dal minimo edittale è manifestamente infondato, essendo stati ravvisati plurimi elementi fattuali – non contestati nella loro ricorrenza – certamente idonei a giustificare una pena di poco superiore al minimo edittale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presi-dente