Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 18/12/1992
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 26/09/1991
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e la memoria presentata dalla difesa in favo di entrambi i ricorrenti del 12 novembre 2024 con cui si insiste nell’annullamento della senten impugnata.
OSSERVA
Rilevato che, quanto al ricorso di COGNOME:
riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame e declinata in fatto risult ritenuta attività di spaccio per come decifrata alla luce delle risultanze tecniche svolte inquirenti che hanno dato conto, non solo di quanto direttamente osservato e del movimento effettuato dal ricorrente, ma anche del contesto in cui le condotte monitorate avvenivano ed tenore delle conversazioni;
che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse per l’assenza di elementi positivamente valorizzabili ed alla luce della modalità della condotta;
rilevato che, quanto al ricorso di COGNOME:
manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura a cui la Corte territoriale fornito adeguata risposta risulta il primo motivo, avendo la decisione dato conto degli elemen che portavano a ritenere sussistenti le 103 cessioni di sostanza stupefacente e delle ragioni del esclusa riqualificazione dei fatti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 1990 (pagg. 48, 49 e 50);
rilevato che manifestamente infondata risulta la critica complessivamente rivolta alla quantificazione dell’aumento per la continuazione rispetto ai fatti di altra sentenza passat giudicato, tenuto conto che, da un canto, non è stato superato il limite di pena di cui all’a cod. pen., dall’altro, gli aumenti operati sul reato ritenuto più grave (relativo a contest contenuta nella sentenza passata in giudicato) risultano adeguatamente motivati e pertanto non sindacabili in sede di legittimità;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024-