Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14640 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 30/09/1977
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, che lo aveva
condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato;
rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa dell’imputato denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata
applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte con l’atto di appello e
puntualmente disattese dalla Corte di merito e in quanto le stesse si palesano non specifiche ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del
17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01) avendo la Corte territoriale evidenziato l’assenza dei presupposti per la concessione dell’invocata attenuante in
considerazione del valore dell’autovettura, tale da escludere che il danno possa obiettivamente considerarsi di lieve entità, a prescindere dalle capacità economiche della persona offesa (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato);
rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e ritenuto che anche tale motivo sia inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da doglianze estremamente generiche, esso appare anche reiterativo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati, avendo la Corte territoriale evidenziato come l’imputato risulti gravato da precedenti condanne anche in relazione a reati della spessa specie, sicché l’invocata esclusione della recidiva non può essere condivisa (v., in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025.