Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 19/09/1993
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di leg
in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di tru
è consentito dalla legge in questa sede, perché, le argomentazioni del ricor tra l’altro in termini privi di concreta specificità, sollecitano un giudizio
sindacato di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione la possib una alternativa valutazione dei fatti e delle emergenze istruttorie, mediante
di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito (per tutt
U, n. 12 del 31/05/2000,COGNOME, Rv. 216260);
che, nel caso di specie, a fronte di una corretta motivazione con cui i gi
di appello hanno congruamente indicato le ragioni per cui deve riten pienamente realizzata una condotta di artifizi e raggiri da parte dell’
ricorrente (cfr. pp. 3-4 in tema di falsa rappresentazione della realtà, med proposta, fatta nelle vesti di un sedicente corriere, di profumi costituenti im
servile di marchi famosi), deve osservarsi come, considerata la consoli giurisprudenza di legittimità, risulti anche del tutto priva di pregio la avente ad oggetto la mancata diligenza dimostrata dagli acquirenti dei beni sul punto, Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01; Sez. 2, n. 4 del 25/09/2014, Rv. 260476-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.