Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONTEBELLUNA il 09/08/1978 COGNOME NOME nato a CONEGLIANO il 14/07/1982
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nonché la memoria inviata
in limine;
considerato che entrambi i ricorsi non fanno che ribadire i medesimi motivi
che sono stati posti a base dei rispettivi appelli e che, a fronte della conforme’ ed in particolare, di una decisione d’appello che puntualmente, seppur
con apprezzabile sintesi, ha evidenziato, rispetto a ciascuno degli imputa riscontri altamente individualizzanti della chiamata di correità effettuat
coimputato COGNOME la cui deposizione ha trovato integrale riscontro, rendendo ipotesi difensive (dall’invio del documento originale del COGNOME, ad opera d
ignoto, a quella dello scambio di persona tra i fratelli NOME ed NOME COGNOME agl
-falliti- forniti dal COGNOME su circostanze generiche e non attinenti al giorno settembre 2014 – data del prelievo dei macchinari) mere ipotesi alternative, pr
di cogenza ed inidonee a sradicare la motivazione della sentenza, priva di illogi manifeste;
ritenuto che a tale granitico compendio debba infine essere ulteriorment aggiunta la valenza probatoria del riconoscimento di tutti gli imputati da p della persona offesa nel corso di un adempimento istruttorio che, seppure ritenu non pienamente ‘garantito’, nemmeno è stato totalmente svalutato dalla Cort che, a pg. 4, in fondo, lo ha posto, unitamente alla querela del COGNOME all’esito delle investigazioni di polizia giudiziaria, quale elemento di ‘p riscontro’ della chiamata di correità effettuata dal COGNOME
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Consi liere Estensore
Il Presidente