Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 05/05/1968
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.
n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusion
17.667,00 euro di multa, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizi motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R
309 del 1990;
Considerato che il precisato motivo espone censure espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vaglia
disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critic ricorso ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura de
probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processu valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perch
deve escludersi la lieve entità del fatto, sottolineando la disponibilità di una varietà di stupefacenti (cocaina, crack, marijuana), di un bilancino elettronico di precisione, di materiale
confezionamento di dosi e di appunti manoscritti contenenti nomi, cifre e quantità, nonché il pr organizzativo (l’imputato è stato rinvenuto dai Carabinieri all’interno di un appartam
appositamente destinato all’attività di spaccio, come confermato anche dal via vai di almeno quatt persone nell’arco di circa 35 minuti, appartamento distinto dalla propria abitazione, e dotato monitor con il quale era possibile osservare quanto avveniva sul pianerottolo antistante, grazie una microcamera occultata all’interno dell’interruttore della luce della scala);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.