Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Bloccano i Benefici di Legge
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti spunti sulla disciplina del processo penale, in particolare sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sull’impatto dei precedenti penali nella concessione di benefici di legge. Il caso riguarda una condanna per furto aggravato di energia elettrica, dove la difesa ha tentato di ribaltare la decisione di merito, scontrandosi con un ricorso inammissibile. Vediamo perché la Suprema Corte è giunta a questa conclusione e quali principi ha ribadito.
I Fatti del Caso: Furto Aggravato e la Difesa dell’Imputato
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p. L’accusa era di aver manomesso un contatore elettrico per registrare un consumo inferiore a quello effettivo. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Erronea valutazione della sua responsabilità, sostenendo che il contatore si trovasse in un’area comune accessibile a tutti.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
3. Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Appello aveva già respinto queste argomentazioni, confermando la condanna. L’imputato ha quindi portato le stesse questioni dinanzi alla Suprema Corte.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili o manifestamente infondati. Questa decisione si basa su principi procedurali e sostanziali consolidati.
Il Primo Motivo: Una Critica Apparente e Non Specifica
Il primo motivo, relativo alla responsabilità, è stato giudicato una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto in appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve muovere una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ha concordato con i giudici di appello: anche se il contatore era in un’area comune, era collegato esclusivamente all’attività dell’imputato. Egli era quindi l’unico soggetto con un interesse concreto a manipolarlo, un fatto di cui doveva necessariamente essere a conoscenza.
Il Secondo Motivo: Niente Tenuità del Fatto con Precedenti Penali
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131 bis c.p., è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva correttamente negato questo beneficio valorizzando i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Tali precedenti impediscono di considerare la condotta come ‘occasionale’, un requisito fondamentale per l’applicazione della norma sulla particolare tenuità del fatto.
Il Terzo Motivo: La Sospensione Condizionale e la Prognosi Sfavorevole
Infine, la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata respinta sulla base di una valutazione logica e ineccepibile. I giudici di merito avevano espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato. Tale giudizio era fondato non solo sulla gravità del reato, ma anche sui diversi precedenti penali e sul fatto che l’imputato avesse già goduto per due volte in passato dello stesso beneficio, senza che ciò avesse sortito un effetto deterrente.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve essere specifico e non meramente ripetitivo delle doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Un ricorso inammissibile è tale proprio perché non svolge la sua funzione critica, limitandosi a riproporre questioni già decise. Inoltre, la Corte ribadisce che la valutazione sulla concessione dei benefici di legge, come la non punibilità per tenuità del fatto o la sospensione condizionale, è un giudizio di merito che tiene conto non solo del fatto-reato, ma anche della personalità e della storia criminale dell’imputato. La presenza di precedenti specifici e reiterati è un elemento oggettivo che giustifica ampiamente una prognosi sfavorevole e, di conseguenza, il diniego di tali benefici.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi chiave. In primo luogo, l’importanza di formulare ricorsi per Cassazione che critichino in modo puntuale il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità. In secondo luogo, il peso determinante della personalità del reo e dei suoi precedenti penali nel giudizio prognostico necessario per la concessione dei benefici previsti dalla legge. Una condotta non occasionale e una comprovata tendenza a delinquere, come in questo caso, chiudono le porte a istituti pensati per reati di modesta entità e per soggetti che non manifestano una persistenza nel crimine.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione (‘pedissequa reiterazione’) di quelli già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, secondo la decisione, la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato è stata considerata un elemento decisivo per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., in quanto la condotta non poteva essere ritenuta ‘occasionale’, requisito essenziale per il beneficio.
Perché non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena non è stata concessa a causa di un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato. Tale giudizio si basava sui suoi diversi precedenti penali e sul fatto che avesse già beneficiato per due volte della sospensione condizionale in passato, dimostrando di non averne tratto un insegnamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato, e il secondo motivo, che contesta violazione di legge relativamente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista all’art. 131 bis cod. pen. si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il primo motivo non si confronta con il contenuto della sentenza che con motivazione immune da vizi logici ha evidenziato che il fatto che il contatore, essendo situato in un’area comune, fosse accessibile a tutti non è un dato significativo ai fini dell’esclusione della penale responsabilità dal momento che, essendo lo stesso collegato solo all’attività dell’imputato, quest’ultimo si configura come l’unico soggetto avente interesse a che il contatore segnasse un minor consumo di energia elettrico rispetto a quello effettivo. Dato, quest’ultimo, di cui il COGNOME, essendo subentrato nell’attività, doveva necessariamente rendersi conto (cfr. p.2).
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l’art. 131 bis cod. pen. valorizzando la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato che non consentono di ritenere la condotta oggetto di giudizio occasionale e particolarmente tenue.
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (la presenza di diversi precedenti e l’aver goduto già due volte del medesimo beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
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