Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TERAMO il 18/07/1988
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di uso di atto falso di cui agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen.;
Letta la memoria difensiva e i motivi aggiunti pervenuti in data 7 aprile 2025 a firma del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME
Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l’intervenuta estinzione per prescrizione è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali dal momento che la prescrizione è maturata solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e, precisamente, il giorno 11/03/2025, in quanto il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 7 e mesi 6, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 06/07/2017. Alla data così ottenuta, ovvero il 06/01/2025, vanno poi aggiunti 64 giorni di sospensione disposti in data 27/04/2020 in applicazione del d.l. n. 18/2020 per emergenza COVID-19;
Al riguardo è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.(La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione). (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531 – 01)
Ritenuto che il secondo motivo di gravame, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla configurabilità del reato contestato, il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, e il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto basati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato che, con riferimento al secondo motivo, la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, ha ritenuto che la condotta dell’imputato integri tutti gli elementi costitutivi, alla cui individuazione è volto
l’espresso riferimento nel capo d’imputazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., necessari alla configurazione del reato di uso di atto falso a lui contestato e punibile
autonomamente anche a prescindere dall’aver preso parte alla falsificazione del documento stesso. L’attestazione contraffatta esibita dal ricorrente, infatti, avendo
un contenuto giuridico e probatorio sia intrinseco che estrinseco, è stata correttamente qualificata dal giudice di prime cure come certificazione
amministrativa, essendo al contempo irrilevante la circostanza che il ricorrente avrebbe comunque dovuto sostenere un’ulteriore prova di esame al fine di
conseguire la patente, dal momento che il contestato reato di falso si perfeziona semplicemente con il configurarsi del pericolo che dalla contraffazione possa
derivare alla pubblica fede, unico bene giuridico protetto dalla norma;
Che, per quanto attiene all’elemento soggettivo, il giudice di merito ha escluso la possibilità che il COGNOME potesse non essere a conoscenza della
falsità del documento, tenuto conto che non aveva frequentato il corso e che nutriva, dunque, un pieno interesse ad esibire l’attestato necessario al
conseguimento della Carta di qualificazione conducenti;
Che, infine, il giudice di merito ha correttamente motivato anche in merito all’omessa applicazione dell’art. 131 bis, ritendo sussistente quel minimum di offensività tale da non poter considerare particolarmente tenue il fatto e, di conseguenza, escluderne la punibilità, stante l’effettiva gravità della lesione arrecata alla pubblica fede e l’oggettiva importanza di partecipare ad un corso per il conseguimento di una patente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
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Il Presidente