Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
Quando si arriva in Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove tutto può essere ridiscusso. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente questo punto, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini invalicabili del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi li ignora.
I Fatti del Processo
Tre individui venivano condannati dalla Corte d’Appello per una serie di reati gravi, tra cui lesioni personali aggravate in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio. La sentenza di secondo grado, pur riformando parzialmente la prima decisione e assolvendoli da un’accusa di stalking, aveva confermato nel resto l’impianto accusatorio e la condanna. Contro questa decisione, gli imputati decidevano di proporre ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la loro Manifesta Infondatezza
I motivi presentati dagli imputati erano vari. Uno di essi lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato a sufficienza il diniego. Gli altri due, con un ricorso congiunto, contestavano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la valutazione delle prove e l’affermazione della loro responsabilità penale per i diversi capi d’imputazione. In sostanza, chiedevano alla Cassazione una nuova e diversa lettura del compendio probatorio, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Il suo compito non è stabilire come sono andate le cose, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte spiega in modo chiaro perché le doglianze dei ricorrenti non potevano trovare accoglimento. I tentativi di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove sono estranei ai poteri della Corte di Cassazione. Tali richieste si traducono in ‘mere doglianze in punto di fatto’, che non sono consentite in sede di legittimità.
Anche per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito incensurabile. La valutazione sulla concessione di tali attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito, che nel caso di specie aveva adeguatamente motivato la sua scelta richiamando l’estrema gravità dei fatti, la violenza della condotta e l’intensità del dolo. Presentare argomenti generici contro una decisione così ben argomentata non è sufficiente per ottenere una riforma in Cassazione.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante. Proporre un ricorso per Cassazione basato esclusivamente su una contestazione della ricostruzione dei fatti è una strategia destinata al fallimento. Non solo non porta all’annullamento della sentenza, ma comporta conseguenze economiche precise. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede infatti che, in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a colpa del ricorrente, quest’ultimo sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro. La decisione sottolinea quindi l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi di legittimità reali e specifici, evitando di trasformarlo in un improprio tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dagli imputati non denunciavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito che non rientra nei poteri della Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti?
Significa che la Corte non può entrare nel merito di come si sono svolti gli eventi o valutare nuovamente le prove (come testimonianze o perizie). Il suo compito è solo quello di controllare che la sentenza impugnata abbia rispettato le norme di legge e che il suo ragionamento sia logico e coerente, senza contraddizioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e si ravvisa una colpa del ricorrente (ad esempio, perché i motivi erano palesemente infondati), la legge prevede la condanna di quest’ultimo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2172 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2172 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a QUARTU SANT’ELENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, NOME e NOME COGNOME ricorrono – i primi due congiuntamente, il terzo con atto separato – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parzi riforma della prima decisione, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto di cui all’art. 612-bi pen. (capo H) perché il fatto non sussiste, confermandone nel resto la condanna per i reati di cui agl art. 110, 582, 583 e 585 (capo A), 110 e 337 (capo B), 110, e 614, commi 1 e 4 (capi C e F), 110, 582 e 585 anche in relazione all’art. 576, comma 5 bis (capo D e G) cod. pen., come a loro ascritti;
considerato che l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME (con cui si lamenta il vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) è privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. c considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando l’estrema gravità del suo agire (segnatamente, la particolare violenza della condotta) e l’intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti generici;
considerato che, in relazione al ricorso di NOME e NOME COGNOME:
- i primi tre motivi (con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizi motivazione in ordine, rispettivamente, all’affermazione della responsabilità degli imputati per il re di cui ai capi A – cfr. pure par. 1.1. dell’atto di impugnazione B e C) sono manifestamente infonda e finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un’alternativa ricostruzione del fatto, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il trami riferimento agli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrate le fattispecie di reato, ossia tramite di un’argomentazione congrua e logica (cfr. spec. p. 28 ss. della sentenza impugnata) che non può dirsi ritualmente censurata dall’impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01); considerato, invero, che come noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
- il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso (con cui si denunciano la violazione legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di responsabi di NOME COGNOME per il reato di cui al capo D, non essendo compatibili le lesioni riportate d persona offesa con i colpi infertigli con una mannaia, per il reato di cui al capo F. e per il reato al capo G, poiché la stessa persona offesa si sarebbe provocate le lesioni riportate nel certific medico) – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglian in punto di fatto;
il settimo motivo di ricorso (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di que previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del pote discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando la particolare gravità d loro agire e l’intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell’indicazione assertiva di elementi di fatto, prospettati in maniera del generica, né compiendo una comparazione tra le loro posizioni (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.