Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2172 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2172 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CAGLIARI il 06/06/2002 NOME nato a QUARTU SANT’ELENA il 29/04/1976 NOME nato a CAGLIARI il 31/07/1995
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME e NOME COGNOME ricorrono – i primi due congiuntamente, il terzo con atto separato – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parzi riforma della prima decisione, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto di cui all’art. 612-bi pen. (capo H) perché il fatto non sussiste, confermandone nel resto la condanna per i reati di cui agl art. 110, 582, 583 e 585 (capo A), 110 e 337 (capo B), 110, e 614, commi 1 e 4 (capi C e F), 110, 582 e 585 anche in relazione all’art. 576, comma 5 bis (capo D e G) cod. pen., come a loro ascritti;
considerato che l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME (con cui si lamenta il vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) è privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. c considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando l’estrema gravità del suo agire (segnatamente, la particolare violenza della condotta) e l’intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti generici;
considerato che, in relazione al ricorso di NOME e NOME COGNOME:
– i primi tre motivi (con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizi motivazione in ordine, rispettivamente, all’affermazione della responsabilità degli imputati per il re di cui ai capi A – cfr. pure par. 1.1. dell’atto di impugnazione B e C) sono manifestamente infonda e finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un’alternativa ricostruzione del fatto, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il trami riferimento agli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrate le fattispecie di reato, ossia tramite di un’argomentazione congrua e logica (cfr. spec. p. 28 ss. della sentenza impugnata) che non può dirsi ritualmente censurata dall’impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); considerato, invero, che come noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
– il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso (con cui si denunciano la violazione legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di responsabi di NOME COGNOME per il reato di cui al capo D, non essendo compatibili le lesioni riportate d persona offesa con i colpi infertigli con una mannaia, per il reato di cui al capo F. e per il reato al capo G, poiché la stessa persona offesa si sarebbe provocate le lesioni riportate nel certific medico) – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglian in punto di fatto;
il settimo motivo di ricorso (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di que previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del pote discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando la particolare gravità d loro agire e l’intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell’indicazione assertiva di elementi di fatto, prospettati in maniera del generica, né compiendo una comparazione tra le loro posizioni (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 264020 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.