Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Limite dei Motivi di Appello
Quando un ricorso in Cassazione si trasforma in una semplice ripetizione di quanto già discusso, il suo destino è segnato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è tale quando non introduce nuovi e specifici elementi di critica contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese. Questo caso, nato dall’uso illecito di una carta di pagamento, offre un chiaro esempio di come e perché la Corte di Cassazione pone dei paletti invalicabili ai motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: L’Uso Indebito della Carta di Pagamento
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello. L’accusa era grave: aver utilizzato una carta bancomat, intestata a un’altra persona, per soddisfare bisogni personali. La Corte territoriale aveva meticolosamente ricostruito i fatti, basando la propria decisione su prove sia documentali che dichiarative, la cui attendibilità era stata attentamente vagliata. Nonostante la condanna, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile perché Ripetitivo
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato dal ricorrente. Secondo i Giudici di legittimità, l’unico motivo di ricorso, incentrato su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, non era altro che una riproduzione dei profili già sollevati e respinti nel grado precedente.
L’assenza di Critiche Specifiche
La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “lineare e immune da vizi logici” per giustificare la propria decisione. Il ricorso, invece di attaccare specifici passaggi o presunte illogicità del ragionamento dei giudici di secondo grado, si era limitato a ripresentare la stessa linea difensiva. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito dove rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si basa su un principio cardine del diritto processuale penale. Il ricorso per Cassazione deve contenere una critica mirata e specifica al provvedimento impugnato, evidenziando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo percorso logico-argomentativo. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni, sperando in un esito diverso, non costituisce un motivo di ricorso valido. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse stata ben ponderata, avendo esaminato compiutamente le prove e disatteso le obiezioni della difesa con un ragionamento coerente e privo di difetti. Di conseguenza, non essendoci nuovi e validi argomenti da esaminare, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche molto chiare: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere formulato in modo tecnico e specifico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e argomentare in modo convincente la loro sussistenza. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche, come il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente riproduttivo dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e argomentate contro la logica della sentenza impugnata.
Qual era l’accusa principale mossa all’imputato?
L’imputato era accusato di aver utilizzato indebitamente, per bisogni personali, una carta di pagamento intestata a un’altra persona.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALEMI il 01/01/1987
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Danno COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché riproduttivo di profili già dedotti con l’atto d appello, compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione lineare e immune da vizi logici (pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata);
che, invero, la Corte di appello ha puntualmente ricostruito la vicenda sul piano fattuale valutando le convergenti risultanze probatorie dichiarative (vagliate sotto il profilo della loro attendibilità) e di natura documentale e ha ritenuto carattere indebito dell’utilizzo da parte dell’imputato, per bisogni personali, della carta Postamat intestata ad un soggetto terzo (pagg. da 2 a 4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.