Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e sfavorevoli nel processo penale. Significa che i giudici della Suprema Corte non entrano nemmeno nel merito delle questioni sollevate, bloccando l’appello per vizi procedurali o di contenuto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle argomentazioni e la mancata considerazione delle motivazioni del giudice precedente possano portare a una condanna definitiva e a sanzioni economiche aggiuntive.
L’Oggetto del Contendere: L’Omessa Presentazione alla Polizia
Il caso in esame riguarda un cittadino condannato in primo grado e in appello a quindici giorni di reclusione e 9.000,00 euro di multa. La sua colpa? Non essersi presentato presso il Commissariato di Polizia nei giorni prescritti, violando così le disposizioni di legge (art. 13-bis del D.L. n. 14/2017). La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna, basandosi su prove concrete come annotazioni di servizio e testimonianze che attestavano la sua assenza.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Di fronte alla condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basandolo principalmente su due punti: la presunta carenza di motivazione della sentenza d’appello e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Genericità delle Doglianze
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato dalla Corte come ‘del tutto generico’. L’imputato si è lamentato della mancanza di motivazione senza però contestare in modo specifico gli elementi probatori che la Corte d’Appello aveva chiaramente indicato come fondamento della sua decisione. In altre parole, non è sufficiente affermare che una sentenza è immotivata; è necessario spiegare perché le prove citate (annotazioni, testimonianze) non sarebbero, a dire del ricorrente, sufficienti a sostenere la condanna.
La Richiesta di Esclusione della Punibilità
Anche la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata giudicata infondata e ‘apodittica’. L’imputato si è limitato a richiamare genericamente le modalità dell’azione, senza confrontarsi con le ragioni già esposte dal giudice di merito per negare tale beneficio. Quest’ultimo, infatti, aveva sottolineato la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, le modalità della condotta che dimostravano un ‘assoluto disprezzo per le prescrizioni’ e l’assenza di elementi attenuanti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le censure non possono limitarsi a criticare il merito della decisione, né possono riguardare condotte diverse da quella specifica oggetto di contestazione (l’omessa presentazione). Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio in cui si rivalutano i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello era presente, logica e fondata su prove concrete, mentre il ricorso dell’imputato era vago e non pertinente. L’assoluta genericità delle argomentazioni ha quindi precluso ogni possibilità di esame nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con rigore, precisione e pertinenza, attaccando specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la propria condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze erano del tutto generiche e non contestavano specificamente gli elementi di prova (annotazioni di servizio e testimonianze) su cui si fondava la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La richiesta è stata respinta perché formulata in modo apodittico, ovvero senza argomentazioni a supporto. Inoltre, il giudice di merito aveva già motivato il diniego evidenziando i precedenti penali dell’imputato, il suo disprezzo per le prescrizioni legali e l’assenza di attenuanti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 09/11/2002
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di giorni quindici di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017;
Ritenuto che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell’imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte;
che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell’omessa presentazione alla Polizia giudiziaria oggetto specifico della contestazione;
che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell’art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell’azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell’imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l’assenza di altri elementi attenuatori della condotta;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025
Il Consi liere estensore
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Il Presidente