Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21766 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 19/08/1957
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di
legge e vizio motivazionale in relazione all’estraneità dell’imputato al reato presupposto e, di conseguenza, alla qualificazione giuridica del fatto contestato, è
privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per
l’apparenza degli stessi allorquando, non confrontandosi efficacemente con le argomentazioni della sentenza, omettano di assolvere la tipica funzione di critica
puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284653 – 01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284522 – 01; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6 sulla carenza di prova del coinvolgimento dell’imputato nei reati presupposti e sulla corretta qualificazione giuridica nel delitto di riciclaggio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.