Ricorso Inammissibile e Prescrizione: La Decisione della Cassazione
L’esito di un processo penale non sempre si conclude con il giudizio di appello. Spesso, la parola fine viene scritta dalla Corte di Cassazione, che però non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti, bloccando l’accesso al giudizio di legittimità e rendendo definitiva la condanna. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le conseguenze di tale declaratoria, soprattutto in relazione all’eccezione di prescrizione del reato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna. L’accusa era quella di calunnia. Tra i motivi del ricorso, il difensore sollevava la questione della prescrizione del reato, sostenendo che il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire tale delitto fosse ormai trascorso.
Il ricorrente chiedeva quindi alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza di condanna e di dichiarare l’estinzione del reato. La vicenda poneva al centro del dibattito il calcolo dei termini di prescrizione, specialmente in presenza di circostanze aggravanti come la recidiva.
La Prescrizione del Reato e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritenendola manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che, per il reato di calunnia, il termine massimo di prescrizione, considerando la presenza di una recidiva specifica infraquinquennale, ammontava a tredici anni e sei mesi.
Al momento della decisione della Corte, tale termine non era ancora decorso. Questa palese infondatezza del motivo di ricorso relativo alla prescrizione ha costituito la base per dichiarare l’intero ricorso inammissibile. In ambito processuale, infatti, la manifesta infondatezza di uno o più motivi può portare all’inammissibilità dell’intera impugnazione, impedendo alla Corte di esaminare ulteriormente il merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’ordinanza, ha ribadito un principio consolidato: la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di constatare e dichiarare eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione, maturate in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. Poiché il ricorso era privo dei requisiti minimi per essere esaminato, la Corte non è potuta entrare nel merito della questione.
La decisione si fonda sulla logica che un’impugnazione non valida non può produrre effetti favorevoli per chi la propone. Di conseguenza, l’inammissibilità ha cristallizzato la situazione giuridica definita dalla Corte d’Appello, rendendo la condanna definitiva.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che un ricorso inammissibile non solo viene rigettato, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati in punto di diritto, poiché l’impugnazione di una sentenza penale con motivi palesemente infondati non solo è inutile ai fini di una riforma della decisione, ma espone anche a sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che l’impugnazione non viene esaminata nel merito perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La conseguenza diretta è la conferma della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La prescrizione del reato può essere dichiarata se il ricorso è inammissibile?
No, secondo questa ordinanza, se il ricorso è manifestamente infondato (e quindi inammissibile), la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, specialmente se il termine non era ancora decorso al momento della sentenza di appello. L’inammissibilità preclude l’esame di tale questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/03/1965
avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di
NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva infraquenquennale e conseguente prescrizione
del reato di calunnia, commesso il 19 marzo 2012.
Premesso che, in appello, non era stata contestata l’applicazione della recidiva
(che in primo grado era stata bilanciata con le generiche prevalenti e, quindi applicata), è manifestamente infondato il motivo di ricorso che ne contesta la
sussistenza “perché il reato non era stato commesso entro i cinque anni dalla precedente sentenza di condanna intervenuta il 7 febbraio 2007” poiché, invece,
ai fini dell’applicazione della recidiva infraquinquennale rileva la data di irrevocabilità della sentenza, nel caso intervenuta il 17 luglio 2007, quale termine
per il computo (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281860 – 01).
Ne consegue la manifesta infondatezza anche della eccepita prescrizione non essendo decorsi alla data odierna anni tredici e mesi sei che corrispondono ai termini massimi, di prescrizione del reato di calunnia in presenza di recidiva infraquinquennale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigliera relatrice
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